Molto è stato scritto circa la definizione di bitcoin, species delle valute virtuali. Sovente viene associato alla moneta elettronica, di cui però, nulla condivide. Sinteticamente possiamo dire che la moneta elettronica riguarda una valuta statale, emessa da una Autorità centrale; il bitcoin, invece, si caratterizza per essere svincolato dal controllo di un’ Autorità centrale, nonché per essere libero dall’intermediazione bancaria. Tuttavia, quanto appena esposto rappresenta un dato fattuale; esaminiamo la posizione delle valute virtuali/bitcoin all’interno del nostro ordinamento giuridico. In assenza di una normativa specifica del settore, il Tribunale di Verona, con Sentenza n. 195 del 24 Gennaio 17, ha ritenuto che la compravendita di valute virtuali, come il bitcoin, vada qualificata alla stregua di uno strumento finanziario, costituito da una moneta, sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer. L’operazione di cambio di valuta tradizionale, contro unità di valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, è qualificabile, dal lato dell’operatore, come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori. La predetta compravendita è un’operazione ad alto rischio per il risparmiatore, con il conseguente obbligo, per colui che ne pubblicizzi la vendita, in proprio o per conto terzi, di informare, preliminarmente, l’utente interessato all’acquisto sui rischi connessi all’investimento (c.d. informativa precontrattuale), così come stabilito dagli artt. 67 e ss. del Codice del Consumo in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; in particolar modo, il promotore dell’operazione di vendita è tenuto all’applicazione delle disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l’offerta del servizio o del prodotto interessato.
Soffermando l’attenzione sul tema della natura giuridica delle valute virtuali, nella specie bitcoin, è lecito, quindi, individuarla quale strumento finanziario, costituito da una moneta. Le funzioni di tale strumento sono plurime: 1) funzione solutoria ovvero 2) quale strumento d’investimento. In funzione solutoria, in accoglimento della teoria della c.d funzione sociale della moneta –Nussbaum, Money in the law national and international, Brooklin, 1950; Lewis-Mizen, Monetary Economics, Oxford, 2000, 22 ss.- per la quale la scelta della tipologia di danaro utilizzabile viene rimessa ai singoli individui i quali, volontariamente, possono scegliere anche valute non aventi corso legale. Quanto appena esposto trova conforto nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 22 Ottobre 15, n. 264-14. Discorso diverso, invece, si profila ove si consideri la funzione di strumento di investimento, venendo in rilievo la tutela del consumatore, quale contraente debole, con applicazione delle norme previste in tema di intermediazione finanziaria e/o del Codice del Consumo. De iure condendo è auspicabile l’emanazione di una specifica regolamentazione.
By Giovanni Del Pretaro
AGGIORNAMENTO
Tribunale di Amsterdam, Sentenza 2 Marzo 18, caso C/13/642655 FT RK 18.196: il bitcoin è costituto da “un file di valore”, trasferibile attraverso invio da un portafoglio digitale ad altro, avente la caratteristica di un diritto di proprietà. . .