Monografia pubblicata su Salvis Juribus

SOMMARIO: 1) PREMESSA – INQUADRAMENTO SISTEMATICO 2) IL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. MONOFUNZIONALE – DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO – DISAMINA GIURISPRUDENZIALE – 3) IL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. POLIFUNZIONALE – DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO E DI ISTRUZIONE PREVENTIVA – DISAMINA GIURISPRUDENZIALE –  

1) PREMESSA – INQUADRAMENTO SISTEMATICO –  

La norma di cui all’art. 696 bis c.p.c. prevede la possibilità di richiedere l’espletamento di una consulenza tecnica anche al di fuori delle condizioni di cui all’art. 696 co. 1 c.p.c.; in ordine all’attività del nominato consulente trovano applicazione gli artt. da 191 a 197 c.p.c.

L’ausiliario del giudice, prima di depositare la propria relazione, tenta la conciliazione; se le parti si conciliano si forma processo verbale mentre, nella diversa ipotesi di mancata conciliazione, ciascuna delle stesse potrà chiedere, al giudice del procedimento di merito, che la relazione sia acquisita agli atti del giudizio.

Quanto esposto mostra l’intento del Legislatore nell’avere voluto introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, un istituto avente finalità conciliativa, quindi deflattiva del contenzioso, aspetto che può rivestire carattere di appetibilità per le parti, ai fini dell’attivazione dello stesso.

Tuttavia, corre il dovere di evidenziare che, a tutt’oggi, sussistono aspetti dell’istituto poco chiari, forse anche a causa di una scarna disciplina normativa[1]; in particolare, per quanto attiene la stessa natura nonché circa la possibilità di azionarlo in corso di giudizio di merito.

Al fine di dare risposta ai quesiti indicati, in particolare alla possibilità di richiesta in corso di causa, occorre muovere dalla considerazione della funzione dell’istituto che, per alcuni studiosi è unica, per altri è duplice.   

2) IL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. MONOFUNZIONALE – DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO – DISAMINA GIURISPRUDENZIALE    

Una parte della dottrina[2] e della giurisprudenza[3] ritiene che, il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto nelle more di un giudizio, già pendente tra le stesse parti, con lo stesso oggetto, si configura inammissibile per mancanza del presupposto logico – giuridico, alla base dello stesso strumento processuale, rappresentato dalla esigenza di prevenire l’insorgenza di una controversia giudiziale[4].

Entro tale solco si pone anche il Tribunale di Busto Arsizio[5], per il quale l’art. 696 bis c.p.c. si configura, sostanzialmente, quale strumento alternativo di risoluzione della controversia, a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini conciliativi, più che di cautela, di talché l’espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui all’art. 696 co.1, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

3) IL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. – POLIFUNZIONALE – DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO E DI ISTRUZIONE PREVENTIVA – DISAMINA GIURISPRUDENZIALE –   

Altri studiosi[6] ed altra giurisprudenza[7] sono dell’avviso, che, a differenza di altri ordinamenti giuridici a noi territorialmente vicini, quali Francia e Germania, in cui, nel corrispondente ambito, esiste una specifica norma che impone la proposizione della istanza prima dell’inizio del giudizio di merito, la normativa italiana si limita a prevedere solo, in negativo, i presupposti di ammissibilità, con esclusione del requisito della urgenza, ex art. 696 c.p.c., restando silente in ordine alla necessità o meno dell’inizio del giudizio di merito[8]; ciò implica che non è dato comprendere quale possa essere la ragione di escludere l’operatività delle norme di cui agli artt. 698 e 699 c.p.c., tanto più che anche la collocazione sistematica dell’istituto conferma che trattasi di un procedimento di istruzione preventiva[9].

Di tale avviso risulta essere anche la giurisprudenza[10] per la quale, la relazione peritale, redatta in sede di ATP, essendo, questo, un procedimento di istruzione preventiva, può essere sempre validamente utilizzata come fonte di prova, nel successivo giudizio di merito, così come previsto dall’art. 696 bis co. 5 c.p.c.  

Tale indirizzo di merito risulta essere in sintonia con quanto statuito dalla Suprema Corte[11] la quale, nel dichiarare l’inammissibilità di un regolamento preventivo di giurisdizione, di un regolamento di competenza, di un ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., nei confronti di un provvedimento di concessione di una consulenza tecnica preventiva, ex art. 696 bis c.p.c., ha valorizzato, nella motivazione della pronuncia, l’appartenenza dell’istituto in esame alla categoria dei procedimenti di istruzione preventiva[12].

    By

Avv. Giovanni Del Pretaro


[1] Margherita Scalamogna, Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, Riv. trim. dir. e proc. civ. n.3, 09/2010.

[2] Alberto A. Romano, Il nuovo art. 696 bis c.p.c., tra mediation ed anticipazione della prova, Corr. Giur., n.3, 01 Marzo 2006, Alberto Tedoldi, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., Riv. dir. proc. n. 4, 01 Luglio 2010.

[3] Trib. Lucca, 21/01/2022.

[4] Trib. Lucca, cit., Trib. Santa Maria Capua Vetere 11/07/2011, Trib. Padova 09/05/2018.  

[5] Trib. Busto Arsizio, 25/05/2010.

[6] Raffaella Muroni, La duplice funzione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ai fini della definizione del relativo ambito di applicazione, Resp. civ. e prev., n.11/2010.

[7] Trib. Ancona, 04/03/2022, n. 313.

[8] Raffaella Muroni, op. cit.  

[9] Raffaella Muroni, op. cit.

[10] Trib. Ancona, 04/03/2022, n. 313.

[11] Cass. Civ. Sez. Un. 20/06/2007, n. 14301.

[12] Giorgio Frus, Brevi osservazioni sulla reclamabilità del provvedimento di rigetto di un’istanza di ammissione di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., Giur. It., n.4, 01/04/2009.  

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