L’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, così come oggetto di conversione da parte della L. n. 30/97, sancisce che le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell’ atto di precetto. Secondo T.A.R. Lazio, Sez. I, 10730/17, sia il giudizio di ottemperanza, sia quello di esecuzione forzata, previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse, e con risultati diversificati, s’incentrano, entrambi, sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice; entrambi i rimedi, pertanto, non possono che risentire degli stessi limiti di operatività prescritti dalla citata norma di legge, anche in considerazione della finalità, che le pervade, che è quella di favorire il controllo e la corretta gestione dei conti pubblici, di per sé immanente a qualunque procedura di pagamento di somme da parte della P.A., in esecuzione di condanna giudiziale. La citata pronuncia, quindi, conclude nel ritenere che, in assenza della spedizione del titolo in forma esecutiva, ex art. 475 c.p.c., e di notifica, in tale forma, all’amministrazione presso la sua sede, non decorre il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Tuttavia, segnaliamo diverso orientamento Giurisprudenziale che non ritiene necessaria la citata apposizione della formula esecutiva in quanto ( T.A.R. Roma, Sez. II, 12398/16 ): Il titolo esecutivo, ovvero l’atto che, ai sensi dell’art. 474 comma 2, c.p.c. è astrattamente idoneo ad essere eseguito coattivamente recando un credito certo, liquido ed esigibile, deve essere distinto dalla “spedizione in forma esecutiva” ai sensi dell’art. 475 c.p.c., necessaria affinchè le sentenze – e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria – possano essere portati ad esecuzione, secondo le modalità proprie del processo esecutivo civile. L’art. 14, d.l. n. 669 del 1996 si riferisce al titolo esecutivo che, ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva, laddove invece l’art. 115 comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, l’apposizione di tale formula non è necessaria. Deve pertanto ritenersi che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, nel giudizio di ottemperanza, cominci a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’ente debitore, anche se privo di formula esecutiva.
By Giovanni Del Pretaro