SOMMARIO: 1) PREMESSA – QUADRO GENERALE- 2) VALORI – PRINCIPI – NORME NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO – NOZIONE E RAPPORTI FUNZIONALI – 3) L’APPLICAZIONE DIRETTA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI NEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO 4) LA FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NEGOZIALI – ESAME DELLA GIURISPRUDENZA – 5) CONCLUSIONI    

1)PREMESSA – QUADRO GENERALE –    

Le decisioni assunte dai giudici, nel modello dello Stato liberale, sono considerate quali azioni che guardano indietro, nel senso di dare attuazione alle norme, frutto di scelte legislative prese a monte, condensate nel diritto positivo[1].

Il quadro descritto fonda sulla concezione che le Carte Costituzionali sono da considerare una forma di tutela nei confronti dei pericoli che possono derivare dal rapporto tra lo Stato ed il cittadino e, quindi, nelle relazioni tra l’apparato statale, munito di forza ed i singoli individui disarmati[2]; circa i rapportiorizzontali, tra soggetti costituenti l’ordinamento giuridico, forza dirompente, invece, viene attribuita al diritto positivo, inteso, come accennato, quale sistema ricorsivo e chiuso delle regole[3].

Quanto detto, però, non è più rispondente ad una visione attuale del diritto; in particolare, la presenza negli attuale ordinamenti giuridici di un c.d. diritto per principi, si è andata sempre di più sviluppando sino a diventare, oggi, la caratteristica delle attuali forme di Stato[4].

Pertanto, la concezione del diritto non è solo riconducibile a ciò che viene formalmente individuato sulla base di convenzioni[5], ossia di regole, essendo, invece, un insieme di valori, estrinsecantesi in principi, che trovano il loro sviluppo ed attuazione nell’ordinamento giuridico.

2) VALORI – PRINCIPI – NORME NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO – NOZIONE E RAPPORTI FUNZIONALI –   

Affrontare la tematica del significato da attribuire, giuridicamente parlando, ai valori, principi e norme, ha la prospettiva di evidenziare che la complessità dei rapporti intersoggettivi non può essere valutata solo alla stregua di un positivismo legislativo, in quanto, tale operazione, sarebbe riduttiva[6], bensì, alla luce di un ordinamento giuridico la cui giuridicità non si identifica esclusivamente con la sua normatività, in quanto aperto[7]; in altre parole, la giuridicità dell’ordinamento è data dalla dialettica tra norme e principi e non si esaurisce nella normatività[8].

Analizzando il concetto di valore, in ambito ordinamentale, è consentito intenderlo quale preferenza intersoggettiva condivisa[9]; in altre parole i valori non esprimono altro che la preferibilità di certi beni in un determinato contesto collettivo[10].

I valori, quindi, stabiliscono une relazione di preferenza tra una collettività ed un bene, nel senso che quel determinato bene si atteggia in maniera più attraente di altri[11].

Apertura al valore è rappresentato dal principio[12], avente valenza deontologica[13], nel senso di spingere, l’azione individuale, verso una certa direzione, nel momento in cui viene chiamato in causa.

Dovendo, quindi, definire una linea di collegamento tra i citati elementi potremmo dire che le norme sono il prodotto dei discorsi[14], intesi quali operazioni che si estrinsecano in un bilanciamento di principi[15].

Detto in altro modo i principi, espressi nella Carta Costituzionale, non sono altro che la formalizzazione, a livello normativo, di valori[16].     

Da evidenziare che, per il giurista, la distinzione tra principi e valori, pur essendo concetti entrambi necessari per il funzionamento del sistema giuridico, risulta essere, sostanzialmente, teorica, in quanto se il principio è norma anche il valore, assunto dall’ordinamento giuridico, non è puro valore, bensì diventa esso stesso norma e come tale principio[17].

3) L’APPLICAZIONE DIRETTA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI NEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO  

Di interesse è verificare la possibilità, da parte dell’interprete, di poter fare applicazione, diretta, dei principi costituzionali, oltre che delle norme in rango ordinario, nei rapporti che hanno origine dall’estrinsecazione dell’autonomia privata; tuttavia, si badi bene, non significa dover dare una lettura della normativa alla luce dei principi costituzionali, bensì ritenere che i principi costituzionali, per la loro concreta operatività, non necessitano di una norma ordinaria, trovando essi applicazione anche in assenza della stessa[18].

Trattasi, per l’appunto, non di una operazione ermeneutica, tesa ad interpretare la norma ordinaria, alla luce della Costituzione, ma di individuare la normativa, in concreto, applicabile al caso in esame, tenendo conto della norma ordinaria e del dettato costituzionale; voglio dire che il caso di specie trova la sua disciplina in un processo unitario in cui troviamo la presenza sia della norma ordinaria e sia nel principio costituzionale[19] diventando, quest’ultimo, in ipotesi di presenza della normativa positiva ordinaria, parte integrante della stessa[20].

Potremmo dire, per semplificare il discorso, che il principio costituzionale trova la sua realizzazione, in via indiretta, in ipotesi di presenza di normativa ordinaria, al predetto funzionalizzata, ed in via diretta in ipotesi di assenza della intermediazione normativa ordinaria[21].    

La norma di rango superiore, quindi, ha natura di norma sostanziale, idonea ad incidere sul contenuto delle relazioni intersoggettive, funzionalizzandole ai principi espressi dalla stessa[22].

Quanto esposto trova riscontro a livello normativo nonché giurisprudenziale.

In particolare, a livello di norma ordinaria, l’ art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale prevede che sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, gli usi; a tale norma fa eco l’art. 1374 c.c. il quale sancisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nello stesso espresso, bensì anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità; quanto detto implica che, poiché la normativa utilizza il termine legge, mi pare che non possano esserci dubbi in ordine alla individuazione, quale prima fonte legale, proprionellenorme costituzionali.

4) LA FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NEGOZIALI – ESAME DELLA GIURISPRUDENZA –

Il citato indirizzo ha trovato riscontro, come già accennato, anche nella giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità.

Nello specifico, la Consulta[23], occupandosi di una problematica afferente la clausola confirmatoria, ha ritenuto che [omissis] il Tribunale, per un verso, trascura di indagare, compiutamente, la reale portata dei patti conclusi dalle parti contrattuali, così da poter esprimere un necessario e coerente giudizio di corrispondenza tra il nomen iuris e l’effettiva funzione della caparra confirmatoria; per altro verso, non tiene conto dei possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi, non equo, e gravemente sbilanciato in danno di una parte.

Ciò in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità, totale o parziale, ex art. 1418 c.c., della clausola stessa, per contrasto con il precetto di cui all’art. 2 Cost., in ordine al profilo afferente l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce forza normativa, funzionalizzando, in tal modo, il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale, nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato[24].

La Corte Costituzionale, quindi, a fronte di una clausola negoziale, riflettente un regolamento di opposti interessi non equo, sbilanciato in danno di una parte, ha ritenuto, in capo al giudice, il potere di rilevare, ex officio, la nullità della clausola, giusto il disposto dell’ art. 1418 c.c., per contrasto con la norma di cui all’art. 2 Cost., in ordine al profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, che entrano, direttamente, nell’ambito contrattuale, in combinato disposto con il canone di buona fede; la Corte, così facendo, ha ritenuto sussistere il potere, di ordine generale, in capo allo stesso giudice, di intervenire, nell’ambito degli interessi negoziali, avente fondamento nei principi di rango superiore, e ciò al fine di incidere in ordine all’assetto voluto dalle parti contraenti, sulla base, per l’appunto, di principi dalla cui violazione deriva la nullità dell’atto privato.

Parimenti, la stessa Consulta, con altra pronuncia[25], in fattispecie analoga alla precedente, ha ritenuto che [omissis] il Tribunale non aveva tenuto conto dei possibili margini di intervento attribuiti al giudice, a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte; ciò in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità, totale o parziale, ex art. 1418 c.c.., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost., per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce forza normativa, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale, nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato.  

Nello stesso solco, la Corte di Cassazione[26] ritiene che il nostro ordinamento giuridico debba essere considerato unitariamente, quale insieme di fonti eterogenee, ma reciprocamente armonizzate, seppur non in senso paritario, al cui vertice è la Costituzione che, in modo diretto o indiretto, assegna a ciascuna di esse la propria funzione normativa.

L’autonomia negoziale, in questo quadro, non può essere disancorata dalla natura degli interessi sui quali una data disposizione è destinata ad incidere e, poiché ogni interesse è correlabile ad un valore, attraverso l’analisi degli interessi si deve individuare quali fra essi estrinsecano valori che hanno nella Carta Costituzionale il loro riconoscimento e la loro tutela; in altri termini, il fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale è da individuare alla luce di molteplici supporti normativi, in ragione della natura degli interessi affidati alle singole esplicazioni di autonomia e dei valori costituzionali ai quali questi interessi sono riconducibili.

I fondamenti costituzionali dell’autonomia negoziale offrono le indispensabili coordinate alle quali attingere per esprimere sui singoli e concreti atti di autonomia quei giudizi di valore che l’ordinamento richiede; faccio riferimento ai controlli, spettanti al giudice, circa la c.d. meritevolezza degli interessi, ex art. 1322 c.c., nonché, giusto il disposto dell’art. 1343 c.c., in ordine alla loro liceità[27].

5) CONCLUSIONI

Quanto riportato evidenzia, chiaramente, che i principi costituzionali entrano nella viva realtà giuridica, diventando la ragione primaria e giustificatrice della rilevanza normativa, di cui ne costituiscono parte integrante[28].

In particolare, in un ordinamento giuridico multilivello, ogni disposizione, non può non essere in sintonia con un principio costituzionale, con la doverosa precisazione che, in ipotesi di assenza della stessa, il giudice ha a disposizione, ai fini di dover decidere circa il caso portato alla sua attenzione, i principi di rango superiore i quali, in quanto norme, possono essere posti a base della stessa pronuncia[29].

By Giovanni Del Pretaro  


[1] Jurgen Habermas, Fatti e norme, Laterza, 2014.  

[2] Jurgen Habermas, op. cit; sul liberalismo:  F.A. von Hayek, Liberalismo, Rubbettino, 2012; Ludwig von Mises, Individuo, mercato e Stato di diritto, Rubbettino, 1998; Lorenzo Infantino, [omissis] possiamo considerare il liberalismo come l’istituzionalizzazione della libertà individuale di scelta, conseguita tramite la limitazione e il controllo del potere pubblico, Individualismo, mercato e storia delle idee, Rubbettino, 2008.    

[3] Jurgen Habermas, op. cit. 

[4] Antonio Jannarelli, Dall’età delle regole all’età dei principi ed oltre? Problemi e paradossi del diritto privato post – moderno, Giustizia civ. 2014.

[5] Ronald Dworkin, L’impero del diritto, Il Saggiatore, 1986; Baldassarre Pastore, Introduzione: una teoria integrata del diritto, Il Mulino – Rivistaweb, 01/06/2014.

[6] La dottrina civilistica, verso la fine del 1960, in maniera più incisiva rispetto al passato, ha spinto versouna lettura degli istituti giuridici civilistici alla luce della normativa costituzionale, e ciò al fine di cercare di colmare la frattura esistente tra produzione normativa e realtà, in una società in rapida trasformazione, Pietro Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, Rassegna dir. civ. 1/2018.

[7] Pietro Perlingieri, I Valori e il sistema ordinamentale “aperto”, Rassegna dir. civ. 1/2014.

[8] Pietro Perlingieri, op. cit.

[9] Jurgen Habermas op. cit.

[10] Jurgen Habermas op. cit. Gustavo Zagrebelsky, Diritto per valori, principi o regole? Quaderni Fiorentini, 31/2002.

[11] Jurgen Habermas op. cit.; in tema si veda anche: Andrea Longo, I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi. Jovene, 2007.

[12] Gustavo Zagrebelsky, op. cit.

[13] Jurgen Habermas, op. cit.

[14] Pietro Perlingieri, op. cit; Pasquale Femia, Segni di valore, civilistica.com 1/2014.

[15] Circa il bilanciamento degli interessi: Gino Scaccia, Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, Giurisprudenza cost. 1998.

[16] Pietro Perlingieri, I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenze e conservatorismo, Annali, 1/2017.

[17] Pietro Perlingieri, I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo, op. cit.; Gino Scaccia, Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, Giurisprudenza cost. 1998.

[18] Pietro Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, Rassegna di diritto civile, 1/1980.

[19] Pietro Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, cit.   

[20] Pietro Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, cit.     

[21] Pietro Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, cit.     

[22] Pietro Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, cit.   

[23] Corte Cost. Ord,. n. 248/2013.    

[24] In tal senso anche: Cass. Civ. nn. 10511/1999, 3775/1994,18128/2005, 20106/2009.

[25] Corte Cost. Ord. n. 77/2014.

[26] Cass. Civ. 14343/2009; si veda anche la precedente nota 24.

[27] La verifica di meritevolezza degli interessi negli atti di autonomia privata ed il controllo di legittimità degli atti aventi forza de legge si basano sugli stessi principi e valori, soltanto che l’uno attiene all’autonomia negoziale, l’altro a quella legislativa, Pietro Perlingieri, La sussidiarietà nel diritto privato, Rassegna dir. civ. 2/2016.

[28] Pietro Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, cit.     

[29] Pietro Perlingieri, Interpretazione e controllo di conformità alla Costituzione, Rassegna di dir. civ. 2/2018.

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