SOMMARIO: 1) IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA – LA DEMOCRAZIA QUALE FORMA DELL’ AZIONE POLITICA – LA DEFINIZIONE ANTICA E MODERNA DI AZIONE POLITICA – 2) LA DEMOCRAZIA NELLA REALTA’ GLOBALE – HORIZONTAL ACCOUNTABILITY – 3) ORDINE PUBBLICO INTERNO ED INTERNAZIONALE – AMMISSIBILITA’ DELLA CATEGORIA DEI DANNI PUNITIVI –  4) LA CRISI DEL SISTEMA DI CIVIL LAW – GLI STRUMENTI DI MODERNIZZAZIONE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO – ISTITUTI GIURIDICI SOVRANAZIONALI – LA GIURISPRUDENZA FONTE DEL DIRITTO – 5) CONCLUSIONI    

PREMESSA

Preliminarmente si impone un chiarimento in ordine all’approccio, circa il tema in esame, fondato su base dottrinaria, nonché sui recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di danni punitivi.  

Preme sottolineare come sia opportuno affrontare la tematica del concetto di democrazia, del principio di ordine pubblico, precisando che verranno esaminati aspetti funzionali, collegati con le possibilità del giurista contemporaneo di intercettare e tradurre il cambiamento in atto; detto in altri termini della c.d. globalization of law[1].

1) IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA – LA DEMOCRAZIA QUALE FORMA DELL’ AZIONE POLITICA – LA DEFINIZIONE ANTICA E MODERNA DI AZIONE POLITICA –

Democrazia, secondo il lessico italiano, è parola composta derivando da dèmos = popolo e kràtos = dominio[2], originanti il significato di governo del popolo che, però, non esaurisce né il contenuto, né gli effetti dello stesso, dovendosi, invece, individuare un nucleo composto da elementi univoci.

Autorevoli studiosi ritengono sussistere il citato nucleo essenziale in una entità di più ampio respiro, un qualcosa che individua una promessa di emancipazione della soggettività, di liberazione degli individui dalle catene del dominio eteronomo, al fine di essere realmente autonomi e liberi[3].

Essere liberi significa non avere intralci, ostacoli o altri impedimenti, al fine di poter realizzare le proprie aspirazioni[4].

L’assetto appena esposto comporta che esso trovi fondamento nella eguaglianza delle condizioni; è quest’ultima che rende gli uomini indipendenti gli uni dagli altri, facendo sì che essi sentano di poter seguire, nelle loro azioni, null’altro che la loro volontà[5].

Nei sistemi democratici ai cittadini viene riconosciuto un ruolo attivo, nel senso che, a differenza di altri sistemi, in cui i cittadini sono, per così dire, attivati, in democrazia devono attivarsi[6]

La forma dell’attivazione è rappresentata dalla politica; la democrazia è la forma dell’azione politica e quest’ultima ne è la sostanza[7].

Cosa dobbiamo intendere per azione politica?

E’ da operare una fondamentale distinzione tra un concetto di politica propria dei tempi passati, ed una dei tempi moderni[8].

La politica contemporanea rappresenta l’ambito di libertà preordinata a certe finalità; attualmente, la classe politica governa le condizioni di esistenza della stessa società.

A differenza della politica dei tempi passati, per la quale la politica si caratterizzava da elementi che potremmo definirli di giusnaturalismo, intendendo, per tali, tutto ciò che rappresentava il c.d. ordine giusto delle cose umane[9], l’ordine ideale della polis, e compito, per tratteggiarlo, spettava ai filosofi, la politica contemporanea si caratterizza per la circostanza che la individuazione dei citati elementi viene rimesso all’ individuazione della stessa volontà dei politici[10].

Detto in altro modo per gli antichi la politica era dettata da un criterio di conoscenza, ed era una sola, quella conforme alla natura propria della società; per i moderni la politica è retta da un criterio di scelta, conforme alle valutazioni degli stessi uomini politici[11].

Per i tempi in cui viviamo non esiste una politica buona in assoluto, bensì tante politiche conformi alle valutazioni ed alle scelte degli uomini politici, buone o cattive che siano, a seconda delle varie visuali; per gli antichi la politica era mossa dal pensiero c.d. risolvente, per i moderni dal pensiero c.d. progettante[12].

Come abbiamo appena visto la democrazia rappresenta la forma dell’ azione politica; tuttavia, se viene meno la sostanza la forma resta un guscio vuoto.

Voglio dire che, nei tempi antichi, la sostanza della politica, come già accennato, era rappresentata dalla polis, ossia dalla città giusta per natura[13]; oggi non esiste una polis siffatta, il progetto della città giusta è rimesso nelle nostre mani, rectius dei governanti[14], e, naturalmente, in quanto è esternato nella colonna spinale della stessa società, ossia nella sua Carta Fondamentale.  

La stessa società, così come delineata dal Costituente, non esiste nella Carta Costituzionale, in quanto, quest’ultima, prevede solo il disegno di una società che sarà il risultato di un processo di trasformazione, operato dalle forze politiche, sociali, economiche e culturali del Paese[15].

La Costituzione, ed il diritto positivo in generale, non possono determinare il mutamento sociale, ma solo indirizzarne lo sviluppo, arrestandosi in corrispondenza di una linea di confine, oltre la quale operano le predette dinamiche[16].

La democrazia non possiamo considerarla un sistema di governo perfetto in quanto, come ogni cosa creata dall’uomo, non ha tale qualità[17]; tuttavia, rappresenta un modo di convivenza, costituito da un insieme di strumenti  preordinati, come già accennato, al raggiungimento dello stato di libertà da dominio eteronomo, comportante, però, la necessaria apposizione di limiti ai pubblici poteri[18].  

Necessita, quindi, perseguire un orizzonte liberale e democratico, nel senso di armonizzare, soprattutto oggi, nella realtà globale in cui viviamo, i poteri dei governi. 

2) LA DEMOCRAZIA NELLA REALTA’ GLOBALE – HORINZONTAL ACCOUNTABILITY –    

Uno degli obiettivi inscindibili del concetto di democrazia è rappresentato dalla tutela dei diritti individuali, ossia, in particolar modo, dal rapporto tra i diritti di questi ultimi, formalmente riconosciuti in egual misura a tutti i cittadini, e la loro concreta tutela e realizzazione; detto in altre parole il rapporto tra la posizione del singoli de iure e de facto[19]; realizzazione e tutela che i cittadini si aspettano venga colmato dallo stato in cui si vive[20].

Lo stato rappresenta l’incarnazione moderna del concetto di comunità, ovvero di fiducia nei governanti[21].

Essenziale, a questo punto del discorso, è affrontare la tematica di della c.d. democrazia globalizzata, ossia del rapporto tra l’elemento democratico nazionale e poteri di natura sovranazionale, intendendo, per tale, l’Unione Europea. 

Diciamo subito che, secondo alcuni[22], trattasi di un rapporto di condizionamento, sostanzialmente pregiudizievole, in quanto limitante la sovranità degli stessi; è il caso del divieto dei disavanzi pubblici, del pareggio di bilancio, della sorveglianza sulle finanze pubbliche statali.

Limitazione della sovranità vista in modo negativo, in quanto non vengono considerati i vantaggi derivanti, per la stessa democrazia di uno stato, dai vincoli esterni[23]che, così come è stato autorevolmente definito dal Prof. Cassese, non rappresenta un limite, bensì un arricchimento[24].  

E’ necessario considerare la democrazia non solo in termini verticali, ossia popolo nazionale/rappresentati, bensì, in termini di c.d. horinzontal accountability, intendendo che, per un governo, non è sufficiente che esso abbia la fiducia del suo popolo, dovendo avere anche quella degli altri governi europei; il rapporto fiduciario, originariamente limitato tra governo nazionale e governati, si estende anche ad altre componenti, rappresentate dai membri dell’Unione Europea.

Quanto esposto evidenzia un aspetto istituzionale di fondamentale importanza rappresentato dalla circostanza che, oggi, i governi nazionali, non sono più responsabili solo nei confronti dei loro popoli, bensì, anche nei confronti dei governi e, indirettamente, dei popoli di quei governi degli Stati Europei[25].

3) ORDINE PUBBLICO INTERNO ED INTERNAZIONALE – AMMISSIBILITA’ DELLA CATEGORIA DEI DANNI PUNITIVI–     

La visuale democratica globalizzata esplica i sui effetti anche sull’ordinamento giuridico degli stati.

In particolare, in ordine al concetto di ordine pubblico, corre il dovere di evidenziare l’evoluzione giurisprudenziale, intesa, originariamente, quale espressione di un limite riferibile all’ordinamento giuridico nazionale, costituito dal complesso dei principi che, tradotti in norme inderogabili o da queste desumibili, informano l’ordinamento giuridico e concorrono a caratterizzare la struttura etico-sociale della stessa società in un determinato momento storico[26]; successivamente, si è ritenuto che l’indagine sulla conformità all’ordine pubblico andasse riferita all’ordine pubblico interno se la sentenza da riconoscere riguardava cittadini italiani e all’ordine pubblico internazionale se riguardava (soltanto) cittadini stranieri[27].

La giurisprudenza più recente[28] è dell’avviso che bisogna fare riferimento ad un concetto di ordine pubblico non più limitato ai confini nazionali, bensì ad un concetto facente capo ad un ordine internazionale, da intendersi come complesso, certamente, dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno, in un determinato periodo storico, ma aventi base in esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato, rispetto alla legislazione interna ordinaria[29].

Questa evoluzione del concetto di ordine pubblico determina un progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia, tradizionalmente opposto dall’ordinamento nazionale, all’ingresso di istituti giuridici e valori estranei, a condizione che siano compatibili con i principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche dai Trattati fondativi, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo[30].

Se ne ha conferma nella normativa comunitaria, che esclude il riconoscimento, ora previsto come automatico, nei soli casi di manifesta contrarietà all’ordine pubblico[31], nella giurisprudenza comunitaria, dove il ricorso alla nozione di ordine pubblico presuppone l’esistenza di una minaccia reale, attuale e grave nei confronti di un interesse fondamentale della società[32].

Quest’ultima ha evidenziato come il rispetto dell’ordine pubblico debba essere garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziari e degli atti stranieri, avendo riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera, o alla correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano, bensì “ai suoi effetti” [33], in termini di compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento.

L’ordine pubblico non si identifica con quello esclusivamente interno, poichè, altrimenti, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato[34].

Quanto esposto implica che, nel momento in cui il nostro sistema è proiettato in una dimensione sovranazionale, è evidente che potranno trovare ingresso fattispecie riconducibili alla citata dimensione globalizzata, ove già esistenti, per non essere contrastanti con la predetta realtà; pertanto il limite legislativo interno è solo apparente, stante la possibilità di poterlo adeguare a quei valori internazionali al fine di operare, in concreto, un rafforzamento della tutela di situazioni giuridiche proprie del nostro sistema, ma già oggetto di protezione nello spazio giuridico globale[35].

Ulteriore riflessione è che non può essere indicativo dell’esistenza di un principio di ordine pubblico il solo fatto che il legislatore ordinario abbia esercitato la propria discrezionalità, in una determinata direzione, con riferimento a materie e istituti giuridici la cui regolamentazione non sia data direttamente dalla Costituzione, ma sia rimessa allo stesso legislatore, in presenza di una riserva di legge o, entro certi limiti, di norme costituzionali programmatiche[36].

Se il legislatore è libero di atteggiarsi come meglio ritiene, allora potranno avere libero ingresso prodotti giudiziali stranieri applicativi di regole diverse, ma, comunque, non contrastanti con i valori costituzionali essenziali o non incidenti su materie disciplinate direttamente dalla Costituzione[37].

Non è conforme a questa impostazione, ad esempio, l’orientamento che, in passato, negava ingresso alle sentenze straniere di divorzio, solo perchè la legislazione ordinaria dell’epoca stabiliva l’indissolubilità del matrimonio[38].

La progressiva riduzione della portata del principio di ordine pubblico, tradizionalmente inteso come clausola di sbarramento alla circolazione dei valori giuridici è coerente con la storicità della stessa nozione e trova un limite soltanto nella potenziale aggressione del prodotto giuridico straniero ai valori essenziali dell’ordinamento interno, da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale; trattasi di un giudizio simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, dovendosi ammettere il contrasto con l’ordine pubblico soltanto nel caso in cui al legislatore ordinario sia precluso di introdurre, nell’ordinamento interno, una ipotetica norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con i valori costituzionali primari[39].

In questa prospettiva, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale e, quindi, all’ordine pubblico internazionale, l’istituto di origine nordamericana dei danni non risarcitori, aventi carattere punitivo; una statuizione di tal genere potrebbe esserlo, in astratto, solo quando la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme, in conseguenza di una valutazione, in concreto[40].      

4) LA CRISI DEL SISTEMA Di CIVIL LAW – GLI STRUMENTI DI MODERNIZZAZIONE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO – ISTITUTI GIURIDICI SOVRANAZIONALI – LA GIURISPRUDENZA FONTE DEL DIRITTO –  

La globalizzazione, ossia la maggiore integrazione dei paesi del mondo, ha creato l’esigenza di avere intenti unitari, da parte di popoli e paesi, per risolvere i problemi comuni[41].

La società liquida in cui viviamo[42] ha non pochi problemi, sia di natura economica, che di natura giuridica; il punto focale è rappresentato dalla asimmetria tra la dimensione dei problemi, crescentemente globale, e il livello inadeguato delle istituzioni preposte a risolverli[43].  

Sorge, pertanto, la domanda di un ordine giuridico globale, avente l’obiettivo di realizzare dei meccanismi di cooperazione, tali da colmare i vuoti tra i diversi sistemi[44].

L’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale sancisce che sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi; a tale norma fa eco l’art. 101 co. 2 Cost. che prevede che il giudice è sottoposto soltanto alla legge.

 Corre il dovere di segnalare, però, che il principio di legalità, dianzi delineato, non può avere lo stesso significato che aveva negli anni 40, regnante una logica monistica del sistema giuridico nazionale[45].

Necessita, quindi, affrontare la problematica della rilevanza giuridica, quale fonte del diritto, della giurisprudenza, ovvero, detto in altro modo, del valore da attribuire al c.d. precedente giudiziario.

Una decisione ha un’autorità teoretica se le circostanze, al ricorrere delle quali è stata posta in essere, offrano buone argomentazioni per ritenere che la decisione sia giuridicamente corretta; se, quindi, vi sono buone ragioni per ritenere ciò, e se i fatti del caso successivo presentano delle somiglianze importanti con il caso precedente, allora ci sono buone ragioni per ritenere che il caso successivo possa essere deciso, correttamente, seguendo il medesimo iter logico[46].  

In altri termini, poiché il diritto è ciò che ha detto la corte, e le corti sono vincolate nell’applicazione della legge, e siccome le decisioni precedenti costituiscono legge, allora le corti successive sono vincolate dalle decisioni dei casi precedenti[47].

Si comprende come il c.d. precedente rappresenta una argomentazione non solo di tipo logico, bensì giuridico.

Il c.d. precedente giudiziario non solo non è incompatibile con il principio di legalità, ma, in qualche modo, ne rappresenta il corollario[48].

Può accadere che un giudice non trovi, in ordine ad una decisione da prendere, alcuna norma esplicita e che, quindi, compia un’operazione di interpretazione e sistematizzazione del materiale che ha a disposizione.  

In tali ipotesi, il giudice, motivando la sua decisione, attingerà dal materiale giuridico preesistente.

Un giudice che segue questo modo di procedere continua l’opera di razionalizzazione e sistematizzazione del legislatore; il giudice successivo, che si appoggerà a quel precedente, non solo avrà a disposizione una buona parte del lavoro già espletato, ma potrà disporre di una regola giuridica più precisa[49].

Il sistema delle fonti, quindi, può essere integrato non solo dall’ l’ingresso, come già accennato, di istituti aventi matrice sovranazionale, nei limiti considerati, ma anche dalla espansione della produzione giurisprudenziale.

Il riconoscimento della validità del precedente giudiziario può fungere, quindi, da supporto al principio di legalità[50]

Sono i giudici, quindi, i nuovi protagonisti nella formazione di un diritto globale[51], in quanto operanti come “decisori di ultima istanza, nei diversi livelli giuridici, costruendo passerelle tra ordinamenti”[52].

A questo punto il discorso transita per il concetto di nomofiliachia, quale interprete della storia.

Muoverei  dalla distinzione[53], nell’ambito dei concetti giuridici, tra le c.d. regole iuris, estrinsecantesi in una determinata normativa, e le c.d. categorie giuridiche che traducono la realtà in funzione normativa; le regole iuris, in sede di interpretazione, sono mute mentre è solo attraverso le categorie giuridiche che viene operato il collegamento con la vita liquida, ossia con la realtà in cui viviamo[54].

Quanto esposto implica che, nel momento in cui le categorie giuridiche mutano, in quanto intrepreti della realtà, anche le regole iuris mutano, in quanto collegate alle prime[55]; voglio dire, restando al tema in esame, che il danno punitivo non è niente altro che una regola iuris, che esplica la sua efficacia a valle, rispetto alla categoria, di riferimento, della responsabilità civile[56].

Viene, pertanto, in rilievo l’attività giudiziaria, nella forma interpretativa, ossia nomofilattica.

Il termine ha origini greche derivando dal composto delle parole nòmos -regola- e phùlax -custode- e stava ad indicare la funzione del magistrato greco quale custode del testo ufficiale della legge al fine di assicurarne la stabilità legislativa[57].

Il R.D. 30 Gennaio 1941 n. 12 attribuisce la qualifica di organo supremo di giustizia alla Corte di Cassazione, la quale è chiamata ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale; il dianzi citato istituto ha conservato, nel tempo, la descritta fisionomia, rafforzata ex D.Lgs 40/2006 che titola:” Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”.

La ragione di una attenzione legislativa è da individuare in quanto abbiamo prima esposto, ossia, così come Autorevolmente affermato, nella fluidità del diritto contemporaneo[58], che richiede maggiore considerazione.

Assistiamo ad una modifica del sistema tradizionale delle fonti del diritto, stante la struttura decisionale giurisdizionale multivello[59].

La genesi della predetta modifica è da individuare nella crisi del sistema nomofilattico c.d. verticale, ossia quale istituto di prerogativa della Suprema Corte, in posizione apicale e gerarchica, per approdare ad un moderno sistema c.d. orizzontale che, certamente, trova la sua sintesi nella Corte di legittimità ma è composta ed alimentata dai giudici di merito, nonché da tutto il ceto dei giuristi che si trovano ad affrontare e risolvere i problemi che la società pone; non una nomofliachia, quindi, statica, bensì dinamica, discorsiva, sensibile ad una società globale, in continua evoluzione[60].

Ciò determina un avvicinamento del nostro sistema giuridico, di civil law, ad un sistema, sia pur tendenzialmente, di common law, estrinsecatesi in una forma, attenuata, di stare decisis[61].

In particolare La normativa processuale, afferente il giudizio civile di cassazione, ha registrato l’attuazione di strumenti diretti a rafforzare la uniformità interpretativa della legge.

In particolare, l’art. 1 co. 2, L. 14 maggio 2005 n. 80, nel delegare il Governo a porre in essere un provvedimento recante modificazioni al codice di procedura civile, ha espressamente previsto, quale principio ispiratore quello di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica; da ciò è scaturita la riforma di cui al D.lgs. 40/2006.

Dal bilanciamento della esigenza di assoggettare il giudice solo alla legge e quella del principio di eguaglianza, coniugato con il principio di unità del diritto oggettivo, si evidenzia, sia pur in via attenuata, una forma del principio dello stare decisis al quale si è conformato il processo civile di cassazione dopo le riforme del 2006, del 2009 -L. 18 giugno 2009 n. 69-, – del 2012- art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134-; il ruolo della Corte, nella sua funzione nomofilattica, quindi, ha avuto nuovo impulso a seguito della predetta normativa, in particolare, per quanto qui interessa, con gli artt. 374, 420-bis, afferenti l’attività interpretativa del giudice, rispettivamente della sezione semplice della Corte di Cassazione, rispetto a quella delle sezioni unite, e dei giudici di merito rispetto a quella della Corte di Cassazione[62].

Trattasi non di un vincolo interpretativo, bensì di una attività che, comunque, tocca l’attività interpretativa.

Le dianzi citate disposizioni, unitamente ad altre – artt. 384, 363, 360 bis danno luogo, per l’appunto, ad una forma del principio dello stare decisis, forma debole, ovvero attenuata che dir si voglia, nel senso che non si arriva ad un vero e proprio sistema di binding precedent[63], tuttavia, in tal modo, il nostro ordinamento si avvicina al sistema giuridico di common law in quanto il c.d. precedente, non vincolante, viene fatto oggetto di attenzioni attraverso misure processuali, dirette a favorire l’attività nomofilattica della Corte, rectius di tutto il sistema giudiziario[64].

5) CONCLUSIONI

Concluderei queste brevi note evidenziando la opportunità, anzi la necessità, nell’ermeneutica normativa dell’ordinamento giuridico, nello specifico della responsabilità in ambito civilistico, di un costruttivismo interpretativo, al tempo stesso operativo a livello giudiziario; voglio dire che, forse, è connaturale, con il periodo storico che stiamo vivendo, un ritorno ad un “giusnaturalismo rimediale”[65], nel senso che la soluzione giuridica preferibile deve essere quella assiologicamente più opportuna rispetto al contesto e, quindi, come tale, storicamente la più corretta.

Detto in altri termini, una soluzione che non può essere rinvenuta solo all’ interno dell’ordinamento rigidamente positivizzato, ma anche nel diritto considerato quale rimedio, avente i caratteri di giustezza e, pertanto, di forza precettiva[66], attraverso un dialogo tra le corti che potrebbe condurre a rivedere, considerandola su basi assiologiche differenti, anche in funzione punitiva, l’istituto in esame[67].   

By Giovanni Del Pretaro


[1] Sabino Cassese, Eclissi o rinascita del diritto? In www.irpa.eu: il fenomeno citato presenta due componenti: l’internalizzazione del diritto internazionale e l’internalizzazione del diritto interno [..]  

[2] Gherardo Colombo, Democrazia, Bollati Boringhieri, 2018.

[3] Gianluigi Fioriglio, Democrazia Elettronica, Presupposti e Strumenti, Cedam, 2107.

[4] Zygmunt Bauman, Modernità Liquida, Laterza, 2011.

[5] Giovanni Orsina, La democrazia del narcisismo, Marsilio, 2018; cfr. però F. A. von Hayek il quale ritiene che è proprio la diffusione delle ideologie egalitarie, nonché la trasformazione delle aspettative emancipatorie, in pretese giuridiche, da far valere nei confronti dello stato, all’origine del declino delle istituzioni liberali, Antonio Zorzi Giustiniani, Rule of Law, Costituzionalismo, Stato Amministrativo in Hayek, Il Politico, 2000, Vol. 65, n. 2; Liberalismo, Rubbetino, 2012.

[6] Gustavo ZagrebelsKy, Contro la dittatura del presente, Laterza, 2104.   

[7] Gustavo ZagrebelsKy, op. cit.; Gherardo Colombo, op. cit.

[8] Gustavo ZagrebelsKy, op. cit.

[9] Gustavo ZagrebelsKy, Diritto allo Specchio, Einaudi, 2018.

[10] Gustavo ZagrebelsKy, Contro la dittatura del presente, Laterza, 2014.

[11] Gustavo ZagrebelsKy, Contro la dittatura del presente, op.cit.

[12] Gustavo ZagrebelsKy, Contro la dittatura del presente, op.cit.

[13] Gustavo ZagrebelsKy, Contro la dittatura del presente, op, cit.

[14] F.A. von Hayek: la trasformazione dello Stato da garante delle regole a dispensatore di benefici non solo ha alimentato la corruzione ed il malcostume, ma ha condotto ad una degenerazione degli ordinamenti democratici, Antonio Zorzi Antonio Zorzi Giustiniani, Rule of Law, Costituzionalismo, Stato Amministrativo in Hayek, Il Politico, 2000, Vol. 65, n. 2.  

[15] Quirino Camerlengo, Costituzione e promozione sociale, Il Mulino, 2013.

[16] Quirino Camerlengo, op. cit.

[17] Gherardo Colombo, op. cit.

[18] Per un approfondimento: Sabino Cassese, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, 2017; Gherardo Colombo, op. cit; F.A. von Hayek ritiene che il potere vada, comunque limitato, in nome di regole di mera condotta, idonee a delimitare la sfera dell’azione individuale, assumendo, pertanto, essenzialmente il carattere di divieti, piuttosto che di prescrizioni specifiche, Individualism, and economic order, in Chicago University Press, 1980, Nicola Iannello, La tradizione individualistica nel pensiero di Hayek, Il Politico, 1992, Vol. 57, n. 4, Liberalismo, op. cit; Alexis de Tocqueville: Non vi è sulla terra autorità tanto rispettabile in se stessa, o rivestita di un diritto tanto sacro che vorrei lasciare agire senza controllo e dominare senza ostacoli, in prefazione di Lorenzo Infantino, Liberalismo F.A. von Hayek, op. cit.           

[19] Zygmunt Bauman, Danni Collaterali, Laterza, 2013.

[20] Cfr. in ordine al concetto di tutela dei diritti e di uguaglianza giuridica: F.A. von Hayek utilizza il concetto di isonomia, inteso come uguaglianza nei confronti della legge, e quella di democrazia inteso come governo del popolo, ritenendo che la uguale soggezione dei soggetti alla legge, non sempre si armonizza con il concetto di democrazia, come è dimostrata dalla new social policy del tardo romano impero, nel quale il crescente controllo statale sulla vita economica determinò il declino della uguaglianza giuridica, The Constitution of Liberty, the University of Chicago Press, 1960, p. 5.

[21] Zygmunt Bauman, Danni Collaterali, op.cit.

[22] Giuseppe Palma, Enciclopedia Giuridica della Sovranità, vol. I, GDS, 2018; cfr. anche Ivo Diamanti, Marc Lazar, Popolocrazia, la metamorfosi delle nostre democrazie, Laterza, 2018.

[23] Sabino Cassese, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, 2017.

[24] Sabino Cassese, op. cit.

[25] Sabino Cassese, op. cit: se L’unione è una associazione a mani congiunte può dettare regole di comportamento per tutti i suoi membri e richiederle di rispettarle.     

[26] Cass. 3881/1969, 818/1962.

[27] Cass. Civ. n. 228/1982.

[28] Cass. Civ. 9978/2016; Cass. Civ., Sez. Un. 05/07/2017, n. 16601.

[29] Cass. Civ. nn. 9978/2016, 1302/2013, 19405/2013, 27592/2006, 22332/2004, 17349/2002, 2788/1995.

[30] Cass. Civ. 978/2016.

[31] Cfr.: l’art. 34 del Regol. CE 22 dicembre 2001 n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; l’art. 26 del regol. CE 11 luglio 2007 n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, l’art. 22 e 23 del regol. CE 27 novembre 2003, n. 2201, in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale; l’art. 24 del Regol. CE 18 dicembre 2008, n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari.

[32] Corte Giust. UE, 4 ottobre 2012, C-249/11.

[33] Come anche ribadito da Cass. n. 9483 del 2013.

[34] Cass. n. 10215 del 2007; in Dottrina cfr Mario Benedetti, Alessandro D’Achille, Danni punitivi e limiti di applicazione, in Ventiquattrore Avvocato, 2018, n. 5, ritengono che:” la Cassazione ha preso atto di una progressiva ma inesorabile evoluzione del nostro sistema legislativo interno e ha ridefinito la nozione di ordine pubblico verso una maggiore permeabilità nei confronti della legge straniera, del diritto internazionale e soprattutto comunitario, alla ricerca di punto di equilibrio tra il tradizionale controllo sull’ingresso di norme o sentenze straniere che possano minare la coerenza interna dell’ordinamento giuridico ed una nozione promozionale di valori tutelati dal diritto internazionale.     

[35] Mauro Grondona, Il problema dei danni punitivi e la funzione degli istituti giuridici, ovvero: il giurista e la politica del diritto, Giustiziacivile.com, 30/05/2017, cfr anche: Paolo Grossi, Globalizzazione e pluralismo giuridico, Quaderni Fiorentini, 2001, 29; Andrea Bortoluzzi, Globalizzazione e diritto: c’è ancora spazio per la legge?, Quaderni Fiorentini, 2002, 30.

[36] Cass. Civ. 9978/2016.

[37] Cass. Civ. 9978/2016.

[38] Cass. Civ. n. 3444/1968.

[39] Cass. Civ. 9978/2016.

[40] Analoghe considerazioni provengono dal diritto comparato: la Corte Costituzionale Federale Tedesca (24 gennaio 2007, in JZ, 2007, 1046) e il Tribunale Supremo Spagnolo (13 novembre 2001, n. 2039/1999) hanno ritenuto che le pronunce contenenti statuizioni di condanna ai danni punitivi non siano automaticamente contrarie all’ordine pubblico; analogamente, la Corte di Cassazione Francese (7 novembre 2012, n. 11-23871, e 1 dicembre 2010 n. 90-13303) ha ritenuto i danni punitivi contrari all’ordine pubblico solo se liquidati in misura realmente eccessiva.    

[41] Laura Ammanati, Riv. Studi Politici Internazionali, 2011, vol.78, 3.

[42] Sul concetto di società liquida cfr. Zygmunt Bauman, op. cit.

[43] Laura Ammanati, op. cit.

[44] Jean Carbonnier, Sociologia giuridica, Giappicchelli, 2004: la circostanza della esistenza di diversi sistemi giuridici non è cosa nuova; nel periodo Medioevale, ogni spazio sociale costituiva una piattaforma di coesistenza di diversi sistemi giuridici: diritto romano, diritto canonico, statuti municipali, stati corporativi e via dicendo; sul pluralismo giuridico cfr. anche: Federico Puppo, il problema del pluralismo giuridico, Società e Diritti – Rivista Elettronica, 2017, n. 4, Alberto Scervo, Diritti sociali e pluralismo giuridico in Gurvitch, Tigor – Rivista di scienza della comunicazione- 2011, n. 1.

[45] Circa le fonti dell’ordinamento cfr.: Vezio Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, 1984; sul piano sociologico – giuridico: Jean Carbonnier, op. cit.

[46] F. Schauer, Why Precedent in Law is Not Totally About Analogy, Harvard University, 2007; Lucia Corso, Precedente, Fonti del Diritto e Teorie dell’Interpretazione Giudiziale, Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna, www.unikore.it.

[47] F. Schauer, op. cit.; Lucia Corso, op. cit.

[48] Jeremy Waldron, Rule of Law, L’ideale della Legalità, a cura di G. Pino e V. Villa, Il Mulino, 2009; Judges as Moral Reasoners, in International Journal of Constitutional Law, 2, 2009; Lucia Corso, op. cit.  

[49] Jeremy Waldron, op. cit.; Lucia Corso, op. cit.  

[50]F.A. von Hayek: l’ordinamento giuridico non può non configurarsi quale ordine spontaneo, non identificandosi in un sistema chiuso, immobile, ma, viceversa, come dallo stesso definito, un ordo ordinans, sottoposto a continue sollecitazioni e che, quindi, continuamente in evoluzione; cfr. in tal senso Rule of law, costituzionalismo, stato amministrativo in Hayek, di Antonio Zorzi Giustiniani, Il Politico, anno 2000, vol. 65, n. 2 – Univ. Pavia- on Jastor.org, Lucia Corso, op. cit. 

[51] Sabino Cassese, op. cit.; I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Donzelli, 2009.

[52] Sabino Cassese op. cit.; Laura Ammanati, op. cit.

[53] Tullio Ascarelli, Scienza e professione, Foro it. 1956, IV, c.

[54] Tullio Sscarelli, op. cit.; Mauro Grondona, op. cit.

[55] Mauro Grondona, op. cit.

[56] Mauro Grondona, op. cit.

[57] Lucia Tria, La Corte di Cassazione, Giustiziacivile.com, 26/08/2016.

[58] Giovanni Canzio, Nomofiliachia e diritto giurisprudenziale, Diritto Penale Contemporaneo, 2017.

[59] Giovanni Canzio, op.cit.

[60] Giovanni Canzio, op. cit.

[61] Giovanni Amoroso, Atti dell’incontro svoltosi il 12 Aprile 2017, Corte di Cassazione – Aula Magna – sul tema: L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione: il presente che guarda al passato per pensare il futuro.

[62] Giovanni Amoroso, o. cit.

[63] Giovanni Amoroso, op. cit.

[64] Giovanni Canzio, op. cit. ritiene che metodiche codificate di formazione del precedente approssimano un originale modello di stare decisis.

[65] Mauro Grondona, op. cit.

[66] Mauro Grondona, op. cit. [..] una soluzione che, detto con una terminologia semplicemente evocativa, non può stare nel diritto posto [..] ma deve stare in quel diritto pensato come rimedio.

[67] Roberto Francesco Iannone, I danni punitivi nell’ordinamento italiano ma solo (per ora) attraverso la delibazione delle sentenze straniere, La nuova proc. civ. 2017, n. 4.

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