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ESECUZIONE IMMOBILIARE – LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI VENDITA - Mediadelpretaro.com - Rivista di Informazione Giuridica -

Sommario: 1) NOZIONE DI PROCESSO ESECUTIVO – FONDAMENTO NORMATIVO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO IN AMBITO ESECUTIVO – IL CONTRADDITTORIO ATTENUATO – 2) LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI VENDITA – ESAME DELLA GIURISPRUDENZA –  3) CONCLUSIONI

1) NOZIONE DI PROCESSO ESECUTIVO – FONDAMENTO NORMATIVO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO IN AMBITO ESECUTIVO – IL CONTRADDITTORIO ATTENUATO –

Il processo esecutivo è oggetto di previsione normativa nel libro III del codice di procedura civile, con la finalità di dare attuazione, coattiva, a diritti soggettivi nei confronti di coloro i quali non abbiano, spontaneamente, osservato gli stessi.

Il procedimento in esame, come già accennato, è teso a dare concretezza a diritti, già consacrati in un titolo esecutivo, e non ad accertarne la sussistenza, così come, invece, nel processo di cognizione; tale aspetto, tuttavia, non lo sottrare alla operatività di uno dei principi fondamentali del nostro sistema giuridico, ossia del principio del contraddittorio, sia pure con delle peculiarità.  

Il fondamento del suddetto principio è da ravvisare nell’art. 111 co. 2 Cost: ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, quale estrinsecazione del principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., nella specie della parità delle armi, di quellodi difesa, ex art. 24 Cost, nonché del principio ad un equo processo, di cui alla normativa sovranazionale contenuta nell’art. 6 Cedu[1].

Il profilo genetico del principio de quo, poc’anzi esaminato, necessita di precisazioni in ordine all’aspetto contenutistico.   

Innanzitutto, l’esigenza del contraddittorio, proprio in attuazione dei principi consacrati nelle norme di rango superiore, trova applicazione, nel settore in esame, come già accennato, in una forma particolare, stante la diversa finalità del processo esecutivo, rispetto al giudizio di cognizione; nello specifico, già dall’esame dei principali soggetti processuali, è evidente che il creditore non può essere considerato un attore, figura propria del giudizio di cognizione, né tanto meno il debitore può assumere la veste di convenuto, rivestendo una posizione di soggezione nei confronti del diritto scolpito nel titolo esecutivo[2].

Il procedimento esecutivo è carente della c.d. vocatio in ius, propria del processo cognitivo; la domanda di parte creditrice non ha la finalità di instaurare, immediatamente, il contraddittorio con la controparte, così come avviene, invece, nel processo ordinario, bensì si rivolge al giudice affinchè provveda a fare osservare il diritto violato[3].

Ciò ha indotto alla formulazione della distinzione tra contraddittorio pieno, proprio del processo ordinario, in cui la figura del giudice si estrinseca nello ius dicere, ed una tipologia di contraddittorio c.d. attenuato, operante nel procedimento esecutivo, in cui la figura del giudicante riveste un ruolo diverso, consistente, sostanzialmente, in una attività di facere, dovendo dare vita ad operazioni finalizzate alla realizzazione della pretesa creditoria, fatte salve, ovviamente, eventuali parentesi di natura contenziosa che possono presentarsi, come accade nelle ipotesi di proposizione di giudizi di opposizione agli atti esecutivi ovvero all’esecuzione[4].

2) LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI VENDITA – ESAME DELLA GIURISPRUDENZA –       

Venendo, più da vicino, al tema in esame diciamo subito che argomento di interesse, oggetto di incertezze, è rappresentato dalla sussistenza dell’onere facente capo al soggetto procedente la effettuazione delle operazioni di vendita immobiliare, Cancelliere o Professionista delegato, ex art. 591 bis c.p.c., circa la notifica dell’avviso di vendita, rectius a quali soggetti, parti del procedimento esecutivo, debba essere notificato, e se debba esserlo, il predetto avviso.  

Il quesito posto risente, indubbiamente, della interpretazione circa il principio del contraddittorio in ambito esecutivo.  

Tuttavia, a ciò è da aggiungere un’altra notazione, rappresentata dalla circostanza che, nel nostro ordinamento giuridico, non esiste norma che imponga tale notifica; ciò non è dato rinvenire né nell’art. 591 bis c.p.c. né negli artt. 570, 576 c.p.c[5].

La giurisprudenza[6] è dell’avviso che, a seguito della modifica apportata all’art. 111 Cost., dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999, il diritto, al giusto processo, del soggetto coinvolto nell’azione esecutiva deve trovare riscontro attraverso il contraddittorio tra le stesse parti in ogni fase processuale in cui si discuta, e si debba decidere, in ordine ai diritti sostanziali, o posizioni comunque giuridicamente protette delle stesse, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle medesime ad agire, a contraddire, ovvero ad opporsi, al fine di poter realizzare il proprio diritto di difesa costituzionalmente sancito.

Da quanto esposto deriva che, in ambito esecutivo, non può configurarsi un generico ed astratto diritto al contraddittorio[7], in quanto, a differenza del processo di cognizione, è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del citato principio, senza prospettare, a fondamento dell’impugnazione stessa, le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette[8].

Anche dopo le modifiche apportate con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore, a fronte dell’azione esecutiva che il creditore esercita, avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione fatta palese, quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio, dalla norma cardine dell’art. 485 c.p.c., non modificata dalle leggi citate[9].

Quanto esposto non risulta essere inficiato dalla pronuncia della Corte di legittimità[10] per la quale, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, risulta affetta da nullità la vendita immobiliare, e la successiva aggiudicazione, in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento, e viola il diritto al contraddittorio, così come desumibile dall’art. 111 Cost., che è da salvaguardare, nel processo esecutivo, ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato.

Come già detto, la citata decisione non incide in ordine alla tematica che stiamo trattando, stante la peculiarità del caso affrontato, rappresentato da una vendita immobiliare esattoriale, in cui è proprio la specificità della disciplina esattoriale[11] a richiedere che l’avviso di vendita vada notificato a parte debitrice, quale elemento strutturale del procedimento, con la chiara finalità di portare a conoscenza del debitore l’azione esecutiva in essere, al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di difesa[12].

Parimenti, non appare pregnante neanche altra pronuncia della Suprema Corte[13] per la quale, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, emessa nel corso del subprocedimento nel quale, comunque, sia stato effettuato l’avviso di cui all’art. 569 c.p.c., una interpretazione delle norme del processo di esecuzione, costituzionalmente orientata alla puntuale attuazione dei principi di cui al nuovo art. 111 Cost., non può negare al debitore un diritto considerato non su un piano strutturalmente astratto, e meramente declamatorio, bensì funzionalmente volto all’esercizio di una facoltà quale è quella di invocare la conversione del pignoramento; ciò in quanto trattasi di giurisprudenza affermatasi ante riforma del 2005, modificativa dell’ art. 495 c.p.c., potendo, ora, essere legittimamente richiesta la conversione fino all’udienza in cui è disposta la vendita e, quindi, una eventuale richiesta in tal senso, formulata successivamente a tale momento, sarebbe colpita da inammissibilità[14].

Considerazioni di analogo tenore sono a valere anche nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, non rinvenendo, nella normativa positiva, disposizione che preveda, nei loro riguardi, un tale adempimento[15]; trattasi di soggetti facenti parte del procedimento esecutivo, quindi costituiti, e, pertanto, nei loro confronti sarebbe configurabile un obbligo di comunicazione, ex art. 170 c.p.c., al procuratore costituito, non di notifica[16].

Quanto esposto trova credito anche in riferimento alla posizione dei creditori iscritti non intervenuti; nei loro riguardi il contraddittorio risulta essere assicurato sia dall’adempimento contenuto nella norma di cui all’art. 498 c.p.c. e, successivamente, con la notifica dell’ordinanza ex art. 569 c.p.c.[17].

Le citate notifiche hanno l’effetto di tutelare l’esigenza dei creditori che vantano iscrizione sul bene immobile, oggetto di esecuzione, affinchè possano spiegare intervento per poter concorrere alla distribuzione del ricavato dalla vendita[18].

3) CONCLUSIONI

L’applicazione del principio del contraddittorio, in forma attenuata, mi pare rispettoso del dettato costituzionale, nello specifico dell’art. 111 Cost. sul giusto processo civile, in termini di efficienza dello stesso; si pensi, diversamente opinando, al caso di dover rincorrere il debitore, a cui dover effettuare la notifica dell’avviso di vendita, con allungamento dei tempi del procedimento e, quindi, con pregiudizio del canone della ragionevole durata del processo, sancito anche da normativa sovranazionale, ex art. 6 co. 1 Cedu[19].

By Giovanni Del Pretaro


[1] Valerio Colandrea, Contraddittorio nel processo esecutivo, Ilprocessocivile.it, 30/03/2016; cfr. anche: Giuseppe Fiengo, L’abuso del processo esecutivo, Ilprocessocivile.it, 07/10/201.

[2] Valerio Colandrea, op. cit.; Cesare Trapuzzano, Il rilievo d’ufficio delle questioni alla luce del principio del contraddittorio, Giustiziacivile.com, 21/10/2014; Livia Di Cola, Giusto processo civile: evoluzione giurisprudenziale, Ilprocessocivile.it, 02/10/2017.

[3] Valerio Colandrea, op. cit.

[4] Sul contraddittorio attenuato: Maria Rosaria Giugliano, L’avviso di vendita nell’esecuzione forzata immobiliare, Inexecutivis, – Rivista telematica dell’esecuzione forzata- 05/09/2018; Valerio Colandrea, op. cit.; Cesare Trapuzzano, op. cit.; Giulio Nicola Nardo, L’esecuzione forzata, in www.Judicium.it.; in giurisprudenza costituzionale: Corte Cost. nn. 444/2002, 407/2000, 480/2005; in giurisprudenza: Cass. Civ. 2003 n. 12122, Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459.

[5] Maria Rosaria Giugliano, op. cit.; Giuseppe Lauropoli, Sul principio del contraddittorio nel processo esecutivo, Giustiziacivile.com, 18/02/2015.

[6] Cass. Civ. Sez. III, 29 Settembre 2014, n.20514; Cass. cit. in note n. 4; Trib. Pavia, 24/11/2017 [..] l’avviso di vendita e l’aggiudicazione non costituiscono atti per i quali è necessaria la notifica al debitore [..[.

[7] Cfr, in tal senso, Maria Rosaria Giugliano, op. cit.; cfr. anche Giuseppe Lauropoli, op. cit.

[8] Cass. Civ. nn. 12122/2003, 10334/2005, 24532/2009, 6459/2012, 1609/2012, 20514/2014.

[9] Cass. Civ. Sez. III, 20514/2014.

[10] Cass. Civ. Sez. III, 19/12/2014 n. 26930.

[11] Art. 78 D.P.R.29/09/1973 n. 602

[12] Maria Rosa Giugliano, op. cit.

[13] Cass. Civ. n. 5341/2009

[14] Maria Rosa Giugliano, op. cit.

[15] Maria Rosa Giugliano, op. cit.

[16] Maria Rosa Giugliano, op. cit.

[17] Maria Rosa Giugliano, op. cit.

[18] Maria Rosa Giugliano, op. cit.

[19] Sul principio della ragionevole durata del processo Carlo Cottarelli, I sette peccati capitali dell’economia italiana, Feltrinelli, 2018, [..] secondo l’analisi del Censis 2017, la lentezza della giustizia è considerata la seconda causa economica della scarsità di investimenti esteri in Italia; Paolo Ferrara, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Questione Giustizia, n. 1/2017.

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