SOMMARIO: 1) LA TIPOLOGIA NORMATIVA – STORICITA’ DELLA STESSA – IL SUO ANTECEDENTE POSITIVO – 2) LA RIFORMA INTRODOTTA CON L. 18 GIUGNO 2009 N. 69 – ESAME DELLA GIURISPRUDENZA – 3) MALA FEDE O COLPA GRAVE – IRRILEVANZA DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO – ESAME DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA LESA – 4) CONCLUSIONI – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE IN FUNZIONE SANZIONATORIA DELL’ILLECITO CIVILE – CENNI SUGLI EFFETTI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ GLOBALIZZATA –    

1) LA TIPOLOGIA NORMATIVA – STORICITA’ DELLA STESSA – IL SUO ANTECEDENTE POSITIVO –

L’art. 96 co. 3 c.p.c. sancisce che “ in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Al fine di meglio comprendere la natura e la finalità della norma in esame ritengo opportuno muovere da alcune premesse, esaminando la genesi, se vogliamo storica, della predetta normativa.

E’ avvenuto così che il legislatore, nell’anno 2006, nell’ambito del potenziamento della funzione nomofilattica della Suprema Corte, nonché nel tentativo di contenere il numero dei ricorsi, ha emanato il D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, con il quale, ex art. 13 D.Lgs cit, ha introdotto, nel codice di procedura civile, il comma 4 nell’art. 385 c.p.c., configurando, in tal modo, una nuova forma di responsabilità aggravata della parte soccombente, sia pure limitata al giudizio di cassazione.

La citata norma sanciva che: “Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

La ratio della norma era quella di agire sulla leva economica per scoraggiare i litiganti ad accedere alla Corte Suprema, con ricorsi manifestamente infondati, o inammissibili[1].

La condanna, pronunciata ai sensi dell’art. 385 co. 4 c.p.c. non richiedeva la sussistenza di un danno patito dalla parte vittoriosa, dipendente dalla illecita condotta processuale della parte soccombente; coerentemente, la pronunzia di condanna non era subordinata alla domanda della parte, ma poteva essere pronunciata d’ufficio dal giudice.

Tali elementi, caratterizzanti la fattispecie giuridica de quo, inducevano ad escludere che essa potesse avere funzione risarcitoria del danno patito dalla parte vittoriosa.

In realtà, la nuova figura di responsabilità processuale, prevista dall’art. 385 c.p.c., co.4, aveva funzione sanzionatoria dell’abuso del processo posto in essere dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità; la condanna irrogata dal giudice aveva natura di sanzione di ordine pubblico, da applicare nell’interesse generale, allo scopo di reprimere l’abuso del ricorso per cassazione[2].

Conferma di quanto appena citato si ricavava dal fatto che l’entità della sanzione non veniva rapportata all’entità del danno da risarcire (che poteva essere del tutto insussistente), ma era indipendente da esso; la legge non parlava di liquidazione del danno, bensì di pagamento di una “somma equitativamente determinata” (purchè non superiore al doppio dei massimi tariffari), indipendente dalla sussistenza e dall’entità di un danno patito dalla parte vittoriosa.

In ordine all’elemento soggettivo si evidenzia che la normativa continuava a pretendere che la parte soccombente avesse agito o resistito in giudizio (“ha proposto il ricorso o vi ha resistito”) almeno “con colpa grave” (letteralmente “anche solo con colpa grave”); era necessaria, cioè, la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente avesse agito, se non con dolo, almeno con “colpa grave”, intendendosi con tale formula la condotta, consapevolmente contraria, alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost[3].

La funzione di sanzione di ordine pubblico della figura di cui dell’art. 385 c.p.c., co.4, non era, d’altra parte, contraddetta dal fatto che “la somma equitativamente determinata” doveva essere corrisposta, non allo Stato ma alla controparte, essendo questa una scelta del legislatore adottata per sollevare gli uffici pubblici dagli oneri di complesse esazioni e per assicurare una più sicura e tempestiva riscossione della sanzione sulla spinta dell’interesse della parte vittoriosa.

Tuttavia, la fattispecie ebbe scarsa applicazione in quanto, sostanzialmente, ha continuato a richiedere l’accertamento della “colpa grave” della parte soccombente, ha preteso cioè dal giudice un giudizio in termini di negligenza e di colposità della condotta della parte, non sempre agevole da formulare[4].

2) LA RIFORMA INTRODOTTA CON L. 18 GIUGNO 2009 N. 69 – ESAME DELLA GIURISPRUDENZA –

A fronte delle difficoltà applicative accennate, il legislatore è intervenuto con la L. 18 Giugno 2009 n. 69 che, con l’art. 45 co. 12, ha introdotto l’art. 96 co. 3 in esame, prevedendo una nuova figura di responsabilità aggravata[5].

Con la nuova disposizione, il legislatore del 2009, ha inteso generalizzare ed estendere, ad ogni grado di giudizio, la possibilità per il giudice di reprimere l’abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio, in favore della parte vittoriosa; coerentemente, ha abrogato dell’art. 385 c.p.c., co. 4, previsto per il solo giudizio di cassazione.

Certamente, la figura di responsabilità processuale configurata dell’art. 96 c.p.c., co. 3, si muove nel solco della figura – che ne è stata la progenitrice – prevista dall’art. 385 c.p.c. co. 4.

La disposizione dell’art. 96 c.p.c. co. 3, prevede, infatti, che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può, altresì, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitatívamente determinata”.

Al pari della fattispecie di cui all’art. 385 c.p.c. u.c., anche la fattispecie di cui all’art. 96, co. 3, è una figura iuris evidentemente estranea alla responsabilità aquiliana[6].

La norma configura una “sanzione di ordine pubblico”, dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso del processo nonché di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Con l’istituto previsto nell’art. 96 c.p.c., co. 3, il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell’interesse generale della collettività, il c.d. abuso del processo; abuso che ricorre quando lo strumento processuale viene piegato a finalità devianti rispetto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per il quale l’art. 24 Cost. co. 1, garantisce il ricorso al giudice[7].

Questa visione dell’istituto è stata fatta propria dalla Corte Costituzionale[8] la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96 c.p.c., co. 3, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., ha rilevato che, la previsione di tale disposizione, ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte, dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso; ciò, secondo il giudice delle leggi, è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al pagamento di una somma che segna una netta differenza terminologica rispetto al risarcimento dei danni, di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall’adottabilità della condanna, anche d’ufficio, che la sottrae all’impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa, colorato di connotati pubblicistici.

La stessa Corte Costituzionale non ha mancato di osservare che la motivazione che ha indotto il legislatore a porre a favore della controparte la condanna del soccombente è plausibilmente ricollegabile all’obiettivo di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, sul verosimile presupposto che la parte vittoriosa possa provvedere alla riscossione in tempi e con oneri inferiori a quelli gravanti su un soggetto pubblico; osservando, poi, che l’istituto così modulato, è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa, nelle non infrequenti ipotesi in cui sia per essa difficile provare, ai fini del risarcimento per lite temeraria, l’an o il quantum del danno subito.

Tuttavia, è da sottolineare, come l’art. 96 c.p.c., co. 3, non abbia recepito, del tutto, il testo del precedente art. 385 c.p.c., co. 4.

Vi è, infatti, un incisivo elemento di discontinuità tra il testo dell’art. 96 co. 3 e quello dell’art. 385 c.p.c. co. 4.

Tale elemento consiste nel fatto che la fattispecie, di cui all’art. 96 co. 3, non prevede più alcun elemento soggettivo, quale suo elemento costitutivo; non è più richiesto cioè, ai fini della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave.

Certo, non è mancato chi ha sostenuto che, presupposti per l’applicazione del nuovo istituto, sarebbero sempre la mala fede o la colpa grave previsti dell’art. 96 c.p.c. co. 1[9]; ma si tratta di una interpretazione manipolativa della norma, contrastante con i dati testuali[10].

Innanzitutto, l’idea della sopravvivenza, nella nuova fattispecie, dell’elemento soggettivo, previsto dai primi due commi dell’art. 96 c.p.c., appare smentita dalla inequivoca volontà del legislatore di sopprimere qualsiasi riferimento ai profili soggettivi di responsabilità.

Su tale aspetto è da rilevare che l’elemento soggettivo della colpa grave era transitato, col D.Lgs. n. 40 del 2006, dall’art. 96 c.p.c. co. 1, all’art. 385 c.p.c., co. 4.

La circostanza che il legislatore del 2009, nel ricollocare il testo dell’art. 385, co. 4, nell’ambito dell’art. 96 c.p.c., non abbia replicato l’elemento della colpa grave ivi previsto, non può essere ascritto ad una dimenticanza, bensì costituisce una scelta legislativa adottata sulla via della semplificazione della fattispecie, allo scopo di favorirne una più agevole applicazione.

L’opinione richiamata, d’altra parte, è smentita dall’inciso “In ogni caso” che apre il testo della disposizione e che, secondo corretti canoni interpretativi, non può che significare “al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono”, ossia a prescindere dai presupposti richiesti dai primi due commi dell’art. 96 c.p.c.[11].

La stessa previsione, contenuta nell’art. 96 c.p.c., co. 3, che vuole che il giudice pronunci condanna quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, se da un lato implica che vi sia stata condanna del soccombente all’integrale pagamento delle spese processuali, e che non vi siano state ragioni per compensarle, lascia intendere, dall’altro, l’applicabilità della disposizione a tutte le ipotesi di soccombenza, a prescindere da ogni valutazione circa la mala fede o la colpa grave della parte.

Infine, conferma della volontà del legislatore di non esigere più che il giudice accerti la mala fede o la colpa grave della parte soccombente si ricava dai lavori parlamentari che hanno preceduto l’approvazione della legge; in particolare, dalla circostanza che, nel corso dei lavori parlamentari, l’incipit dell’art. 96 c.p.c., nuovo comma 3, è stato modificato, laddove la precedente formulazione “Nei casi previsti dai commi precedenti, il giudice condanna altresì…” è stata sostituita dall’attuale “In ogni caso”.

L’adozione di tale diverso testo attesta, inequivocabilmente, il mutamento della volontà del legislatore, che ha determinato, di fatto, un altrettanto evidente mutamento della struttura della fattispecie.

In definitiva, deve ritenersi che, dell’art. 96 c.p.c. co. 3, il legislatore ha voluto configurare non già una fattispecie ancillare rispetto alle figure risarcitorie previste nei primi due commi dell’art. 96 c.p.c., ma una figura di responsabilità indipendente e autonoma, che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale.

Il rafforzamento della repressione dell’abuso del processo si è manifestato nella scelta legislativa di sopprimere l’elemento soggettivo della fattispecie.

Il giudice, nell’applicare l’art. 96 c.p.c., co. 3, non è più tenuto a svolgere complessi – quanto delicati – apprezzamenti sulla colposità e negligenza della condotta della parte e del suo difensore; deve, invece, limitarsi a valutare oggettivamente la sussistenza di un abuso del processo, quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto.

Naturalmente, dalla diversa natura delle fattispecie previste dai primi due commi dell’art. 96 c.p.c., rispetto alla fattispecie prevista dal terzo comma, discende la cumulabilità delle condanne, ossia quella al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 o 2 e quella al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 co. 3.

Il nuovo istituto affida al giudice il più ampio potere discrezionale, che, tuttavia, dovrà essere esercitato con la dovuta ragionevolezza.

Se non occorre che il giudice accerti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave  ovvero senza la normale prudenza, ciò non significa che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 c.p.c., co. 3.

La circostanza che non sia più necessario l’accertamento di un profilo soggettivo di responsabilità significa semplicemente che il giudice, nel verificare la sussistenza delle condizioni per pronunciare condanna ex art. 96, co. 3, deve prescindere dal compiere indagine sulla sussistenza dell’elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che, oggettivamente, risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale[12].

Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico, in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge, vuoi sotto il profilo fattuale, allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la manifesta falsità.

Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave o senza la normale prudenza; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua oggettività, e non all’atteggiamento psicologico, di mala fede o di negligenza, più o meno grave, della parte.

La norma affida al giudice un’ampia discrezionalità anche nella determinazione del quantum della sanzione.

A differenza di quanto stabiliva l’art. 385 c.p.c. co. 4, a tenore del quale la somma equitativamente determinata dal giudice doveva mantenersi entro il limite del doppio dei massimi tariffari previsti per i compensi dei difensori, nessun limite quantitativo, nè massimo, nè minimo, è previsto dell’art. 96 c.p.c. co. 3.

Il giudice, tuttavia, nella determinazione della sanzione deve osservare il criterio equitativo, potendo la sanzione essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali, o su un loro multiplo, e non può superare il limite della ragionevolezza[13].

3) MALA FEDE O COLPA GRAVE – IRRILEVANZA DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO – ESAME DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA LESA –

Quanto esposto porta a ritenere che il giudice non debba addentrarsi nell’accertare la esistenza, o meno, dell’elemento soggettivo rappresentato dal un atteggiamento doloso, ovvero gravemente colposo, non rivestendo, tale requisito, natura di elemento costitutivo della fattispecie.

Di tale avviso è anche la recente giurisprudenza[14] la quale ritiene che la condanna, ex articolo 96 co. 3 c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 96 e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Le precedenti considerazioni mi portano a dovere prendere in esame quale sia la situazione giuridica oggetto di protezione.

A tal riguardo non può non venire in rilievo il principio sancito nell’art. 111 co. 1 Cost, ossia il principio del giusto processo; la norma de quo deve essere letta in una ottica interpretativa costituzionalmente orientata, ossia nel senso di un diritto fatto oggetto di tutela da normativa di rango superiore, in ordine allo svolgimento di un processo ragionevole, sia in termini di durata, sia di potenziale rilevanza delle questioni controverse, scoraggiando, quindi, l’utilizzo dello strumento processuale per salvaguardare posizioni soggettive inesistenti, ovvero, ed è, forse, l’aspetto di maggior rilievo, la resistenza in giudizio nei confronti di diritti palesemente fondati[15].

4) CONCLUSIONI – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE IN FUNZIONE SANZIONATORIA DELL’ILLECITO CIVILE – CENNI SUGLI EFFETTI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ GLOBALIZZATA – 

Quanto riportato mostra, soprattutto alla luce delle recenti ed importanti pronunce giurisprudenziali[16], la natura polifunzionale della tutela risarcitoria, potendo assumere, oltre al ruolo compensativo, che tradizionalmente le compete, anche quello sanzionatorio[17].

La predetta concorrente funzione, nel nostro ordinamento positivo, può trovare accoglimento in ipotesi in cui la fattispecie sia espressamente prevista in termini punitivi, rectius in termini di prestazione sanzionatoria dell’illecito civile[18], tanto da poterne prevedere, in via preventiva, le conseguenze; il riconoscimento della componente sanzionatoria mira a soddisfare l’esigenza di approntare, nell’ambito della tutela civilistica, uno strumento idoneo ad assicurare l’effettività della stessa, tutte le volte in cui la condanna al risarcimento del danno, in funzione riparatoria, sia inadeguato allo scopo[19].

All’esito di una armonizzazione, tra l’ordine pubblico interno ed internazionale, non risulta essere contrastante, con i principi fondanti dell’ordinamento giuridico italiano, l’adattamento del sistema risarcitorio, con una finalità sanzionatrice, a nulla rilevando che, altri ordinamenti, siano modellati su di un diverso sistema, avente anche valenza punitiva generale, mentre il nostro ammette la finalità ultra – compensativa nei casi in cui sia la stessa legge a prevederla[20].

Tuttavia, de iure condendo, sul presupposto che l’attuale sistema appare poco rispettoso della viva realtà sociale, sarebbe opportuno considerare, su diverse basi, ossia sul fondamento di un principio di legalità globalizzata, da intendere in senso trans-ordinamentale, l’istituto della tutela civilistica orientandola verso una maggiore effettività di tutela, anche, per l’appunto, in senso sanzionatorio[21].   

By Giovanni Del Pretaro


[1] Cass. Civ. Sez. II, 21 Novembre 2017, n. 27623.

[2] Cas.. Civ. Sez. II cit.

[3] Cass., Sez. Un., n. 25831 del 11/12/2007; Cass. Civ. Sez. III, n. 22812 del 07/10/2013.

[4] Cass. Civ. Sez. II, n. 27623/17

[5] Cass. Civ. Sez. II cit.

[6] Cass. Civ. Sez. II cit.

[7] Cass. Civ. Sez. II cit. in Dottrina: Acierno – Graziosi, La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo sisma?, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2010, 155; si veda anche Cesare Trapuzzano, La condanna per lite temeraria alla luce dell’ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico dei danni punitivi, Giustiziacivile.com, 04/04/2018 

[8] Corte Cost. 23 Giugno 2016 n. 152

[9] Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del 22/02/2016

[10] Cas.. Civ. Sez. II n. 27623/17

[11] Cass. Civ. Sez. II cit.

[12] Cass. Civ. Sez. II cit.

[13] Cass., Sez. 6-2, n. 21570 del 30/11/2012; Cass. Sez. II cit.

[14] Cass. Civ. Sez. VI 21943/2018.

[15] Trib. Oristano, 17 Novembre 2010, in Foro It. 2011, I, 2200; Cesare Trapuzzano, op. cit.; Giuseppe Finocchiaro, Guida al Diritto, 6 Ottobre 2018, n. 41, ritiene che: “La condotta della parte che ponga in essere una difesa radicalmente e indiscutibilmente inammissibile e/o infondata non può non essere considerata affetta -quanto meno- da colpa grave, specie in considerazione della circostanza che, ex art. 82 cpc, generalmente, la parte non può stare in giudizio personalmente, ma deve avvalersi di un avvocato, ossia di un professionista esperto, munito di competenza e di una preparazione specifica”.

[16] Cass. Civ. Sez. I 16/05/2016 n. 9978, Cass. Civ. Sez. Un. 05/07/2017 n. 16601

[17] Cesare Trapuzzano, La rilevanza dei danni punitivi nell’ordinamento giuridico all’esito dell’ultimo arresto della Cassazione a Sezioni Unite, Giustiziacivile.com, 21/11/2017.

[18] Carlo Granelli, In tema di danni punitivi, Responsabilità civ. e prev. 2014, n. 6, p. 1760, ritiene che il ricorso, in lingua italiana, al termine di importazione, proprio dei sistemi di common law, “danni punitivi” non aiuta ad impostare, correttamente, la problematica, dovendosi, invece, parlare di prestazione sanzionatoria di una condotta civilmente illecita, del tutto estranea alla tematica della responsabilità civile; cfr. anche Emanuele Lucchini Guastalla, La compatibilità dei danni punitivi con l’ordine pubblico alla luce della funzione sanzionatoria di alcune disposizioni normative, Resp. civ. e prev., 2016, n. 5, p. 1474.

[19] Cesare Trapuzzano, op. cit.; C. Scognamiglio, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la concezione polifunzionale della responsabilità civile, Giustiziacivile.com, 01/08/2017.

[20] Cesare Trapuzzano, op. cit.

[21] Mauro Grondona, Il problema dei danni punitivi e la funzione degli istituti giuridici, ovvero: il giurista e la politica del diritto, Giustiziacivile.com, 30/05/2017; C. Scognamiglio, I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile, Danno e resp. 08/09/2016; Sabino Cassese, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, 2018; Nicolò Lipari, Costituzione e diritto civile, Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ. 2018, F. 380; Francesco Quarta, Legittimità e operatività dei danni punitivi nell’art. 96, comma 3 cpc., in Giustizicivile.com, 14/02/2014 ritiene che [..] se c’è una ragione per mantenere ancora in vigore l’art. 2059 c.c. è dunque per stabilirvi, nonostante l’improprio richiamo al risarcimento, la dimora normativa di una sanzione civile ultracompensativa; Mario Benedetti, Alessandro D’Achille, Danni punitivi e limiti di applicazione, Ventiquattrore Avvocato, Maggio 2018, n. 5.

G-FT9D7LM28T