Sommario: 

1)LE NORME VIGENTI – L’UTILITA’ SOCIALE IN AMBITO SOCIO – GIURIDICO – IL CONCETTO DI MERITOCRAZIA – L’UTILITA’ SOCIALE QUALE ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’- 2) IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ ED IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA – PARTECIPAZIONE SOCIALE E MOBILITA’ SOCIALE – 3) L’UTILITA’ SOCIALE NELLA COSTITUZIONE – UNA CLAUSOLA A CARATTERE GENERALE – 4) LA CRISI DEL CONCETTO DI UTILITA’ SOCIALE – IL NEOLIBERISMO – GLI EFFETTI DEL NEOLIBERISMO – LE PRIVATIZZAZIONI – GUARDANDO AL FUTURO – RECUPERO DEI VALORI COSTITUZIONALI – LO STATO IMPRENDITORE – 

1)LE NORME VIGENTI – L’UTILITA’ SOCIALE IN AMBITO SOCIO – GIURIDICO – IL CONCETTO DI MERITOCRAZIA – L’UTILITA’ SOCIALE QUALE ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’-          

L’art. 41 co. 2° Cost., dopo avere sancito al 1° co. che l’iniziativa economica privata è libera, prevede che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Ci soffermeremo sul concetto di utilità sociale; tuttavia, prima di fare ciò, reputo opportuno esaminare alcuni concetti preliminari circa la comprensione della clausola de quo.

Benjamin Disraeli, nel libro da lui scritto Sybil or the Two Nations, pubblicato nel 1845, parla di due nazioni completamente diverse, tra le quali non sussiste nessun rapporto, vivendo i cittadini secondo leggi diverse; tale affermazione, ovviamente, rappresenta una metafora, volendo indicare le due realtà in cui vivono i ricchi ed i poveri(1).

Nel mese di Luglio del 2004 il Senatore John Edwards, candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti d’America, affermò: “La verità è che viviamo in un paese in cui esistono due Americhe diverse: una è formata da coloro che hanno, l’altra da coloro che non hanno e devono fare i conti per poter vivere(2).

A distanza di oltre un secolo, la situazione descritta da Disraeli e, più recentemente, dal Senatore Edwards, purtroppo, è ancora oggi ricorrente.

Secondo l’economista francese Thomas Piketty(3) viviamo in un momento difficile, simile a quello, come già accennato, del XIX secolo, in cui erano marcate le disuguaglianze sociali; la nostra società si avvia a diventare, se non lo è già diventata, una società oligarchica, in cui la classe politica, sempre più autoreferenziata, invece di farsi carico dei problemi dei più bisognosi, consente che la ricchezza si accumuli nelle mani di poche persone, con pregiudizio per la società e per la meritocrazia(4).

Interessante è capire cosa si intenda con tale ultimo termine, meritocrazia.

Muoverei dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, in cui viene sancito che le distinzioni sociali non possono fondarsi che sull’utilità comune.

Quanto appena esposto significa che il nucleo fondamentale del concetto in esame è rappresentato dal principio solidaristico, estrinsecandosi in ciò che una persona può dare allo sviluppo del benessere di tutta la società(5).

Quindi, se concordiamo con quanto enunciato nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, ovvero che le distinzioni sociali trovano il loro fondamento nell’utilità che viene apportata, da ciascun consociato, alla comunità, allora non possiamo non considerare il criterio di utilità quale estrinsecazione del principio di solidarietà, comportante la volontà di condividere il miglioramento della vita con tutti gli altri soggetti della comunità, senza perseguire solo i propri interessi(6).

2) IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ ED IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA – PARTECIPAZIONE SOCIALE E MOBILITA’ SOCIALE –

Terreno fertile del concetto di solidarietà è, sicuramente, quanto sancito nell’art. 3 della Carta Costituzionale, ossia il principio di eguaglianza(7)

In questa sede mi limiterò a ricordare che, in sintonia con il carattere programmatico della citata norma, la società, così come delineata dal Costituente, non esiste nella stessa Costituzione in quanto, quest’ultima, prevede solo il disegno di una società che sarà il risultato di un processo di trasformazione, operato dalle forze politiche, sociali, economiche e culturali del Paese impegnate, con la loro azione, a rimuovere gli ostacoli di cui parla il secondo comma dell’art. 3(8).

La Costituzione, ed il diritto positivo in generale, non possono determinare, così come accennato, il mutamento sociale, ma solo indirizzarne lo sviluppo, arrestandosi in corrispondenza di una linea di confine, oltre la quale operano le predette dinamiche.

Essenziale, a questo punto del discorso, si configura il concetto di partecipazione sociale e di mobilità sociale(9).

Una democrazia pluralista, come la nostra, basata sul principio dell’eguaglianza sostanziale, non può tollerare l’immobilità sociale, intesa quale non partecipazione alla vita del Paese.

Una società immobile, ovvero scarsamente mobilizzata, è una società che, dal punto di vista costituzionale, non è in grado di attuare i princìpi fondamentali connessi all’affermazione della persona umana, come soggetto in grado di concorrere, con la propria condotta, al progresso della comunità(10).

La democrazia vive di pluralismo, di svolgimento della persona umana; in altri termini, attraverso la mobilità sociale si attua quella partecipazione sociale, di cui si nutre la democrazia pluralista, fondata sul canone dell’eguaglianza in senso sostanziale(11).

E’ necessario, quindi, che vi sia, nei cittadini, la volontà di partecipare attivamente alla vita politica e sociale del Paese(12).

3) L’UTILITA’ SOCIALE NELLA COSTITUZIONE – UNA CLAUSOLA A CARATTERE GENERALE –    

Il quadro delineato mostra un collegamento strettissimo, anzi indissolubile, tra il principio di eguaglianza, soprattutto nella sua veste sostanziale, ed il concetto di utilità sociale, nel senso che il mutamento sociale, delineato nella Costituzione, potrà attuarsi, come già accennato, solo attraverso una sinergica azione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali del Paese, preordinata al progresso ed al benessere della collettività; in ciò risiede l’essenza del socialmente utile.

Ritengo, quindi, che la clausola in esame, al pari delle altre analoghe formule che incontriamo nel dettato costituzionale, sia una clausola generale da leggere unitariamente a queste ultime, tesa, lo ripetiamo, al raggiungimento del benessere sociale(13).

4) LA CRISI DEL CONCETTO DI UTILITA’ SOCIALE – IL NEOLIBERISMO – GLI EFFETTI DEL NEOLIBERISMO – LE PRIVATIZZAZIONI – GUARDANDO AL FUTURO – RECUPERO DEI VALORI COSTITUZIONALI – LO STATO IMPRENDITORE –   

Abbiamo visto quale sia la finalità della clausola costituzionale in esame; una domanda, a questo punto, però, sorge spontanea: è avvenuto tutto ciò?

Nell’immaginario collettivo, il ruolo di promuovere e dirigere l’azione nei confronti delle disuguaglianze è stata sempre vista di competenza dello Stato, che aveva il doveva di attuare il dettato costituzionale; l’economia, da sola, non avrebbe avuto la forza di raggiungere il citato fine(14).

Per Calamandrei la Carta rappresentava una rivoluzione promessa e, per qualche decennio, tale idea, accomunò tutte le forze politiche di quel periodo storico(15).

La questione di come mai questa visione della società sia venuta meno è oggetto di dibattito.

Tuttavia, Emile Durkheim era dell’avviso che, quando le norme socialmente codificate iniziano ad allentare la presa sulle scelte umane, coloro che erano abituati a sottostare ai loro effetti coercitivi non riescono ad autolimitarsi, bensì danno spazio ai loro impulsi ed istinti(16).

Il pensiero di Durkheim mi pare essersi avverato.

Lo strumento di attuazione di quanto appena esposto è da individuare in quella corrente di pensiero che va sotto il nome di neoliberismo, in particolar modo nella visione della società e del mercato del Prof. Friedrich August von Hayek(17); in tale ambito, per l’appunto, possiamo rinvenire molte delle idee che hanno caratterizzato le direttrici economiche degli stati.

Secondo il Prof. Hayek il mercato si configura quale ordine naturale spontaneo, che si è affermato in seguito ad un percorso evolutivo delle istituzioni e della stessa società, simile alle leggi riguardanti la selezione naturale di Darwin(18).

Essendo la risultante di una evoluzione non preventivamente programmata, priva di scopi specifici, l’ordine del mercato non può essere sottoposto alla valutazione attraverso quei criteri propri dell’agire umano; anzi la attuale civiltà è il frutto del superamento di retaggi tribali quali la solidarietà di gruppo e le finalità comuni(19).

La richiesta di giustizia sociale è propria dello spirito tribale, contro i requisiti astratti della grande società priva di uno scopo comune tangibile(20).

Il termine giustizia, solidarietà trovano applicazione nei confronti del comportamento degli uomini, non con riferimento all’ordine del mercato che, in quanto tale, non ha alcuna attinenza con i valori ma solo con i fatti, e lo stato delle cose(21).

Continuare a perseguire fini collettivi significa mettere a repentaglio le nostre conquiste di libertà e di benessere; l’errore dei fautori di coloro che ritengono importante l’intervento pubblico nell’economia risiede nella circostanza di non comprendere che, stante, per l’appunto, questa natura spontanea e non programmata del mercato, è improprio valutare l’ordine del predetto mercato per mezzo di criteri esterni ad esso quali l’analisi costi – benefici di un provvedimento, ovvero la valutazione di un fatto che possa assicurare qualche finalità collettiva(22).

L’ideologia citata si affermò, tra la fine degli anni 70 ed i primi anni 80, in due paesi che costituiscono l’asse portante del capitalismo occidentale, ossia la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d’America, Presidente Ronald Reagan(23).

Scelte analoghe, di adesione ai principi neoliberisti, furono fatte in Italia ed in Germania; nel Nostro Paese ricorderemo la privatizzazione dei servizi pubblici essenziali, che hanno portato nelle mani di soggetti privati importanti fonti di ricchezza nazionale, si pensi alle linee Autostradali, alle Ferrovie dello Stato, e via dicendo(24).

Il fallimento dell’ideologia neoliberista è sotto gli occhi di tutti; la predetta concezione muove da un presupposto erroneo, ossia che esiste, in natura, una legge del mercato laddove, invece, la disciplina del mercato è creata dalla legge(25); detto in altro modo la legge non riconosce la c.d. legge naturale del mercato, ponendo le linee costitutive dello stesso mercato(26).

Penso che una via di uscita dallo stato attuale sia il recupero dei valori costituzionalmente garantiti, in primis della utilità sociale, quale concetto unitariamente inteso, nonché il recupero del ruolo dello Stato nell’economia, da Stato regolatore a Stato imprenditore; lo strumento operativo, forse, è rappresentato dalle c.d. nazionalizzazioni che, così come è stato autorevolmente affermato dal Prof. Paolo Maddalena, non rappresentano un regresso ma la salvezza dell’Italia.

Concluderei questa breve nota con una frase di Ralph Waldo Emerson: pattinando su una superficie sottile ghiacciata, la nostra speranza di salvezza risiede nella velocità(27).

 

By Giovanni Del Pretaro

 

Note:

1) Benjamin Disraeli, Sybil, or The Two Natons, Oxford University Press, 1998; Zygmunt Bauman, Retrotipia, Laterza, 2017.

2) Zygmunt Bauman, op.cit.

3) Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, 2014.

4) Thomas Piketty, op. cit; Zygmunt Bauman, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Il Destino della Libertà, Città Nuova, 2017.

5/6) Zygmunt Bauman, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, op. cit.

7) Giovanni Del Pretaro, in questa rivista, Giugno 2018.

8 – 11) Quirino Camerlengo, Costituzione. e Promozione. Sociale, Il Mulino, 2013, Giovanni Del Pretaro, mediadelpretaro.com, nota cit.

12) Giovanni Del Pretaro, in questa rivista, Giugno 2018.

13) Stefano Rodotà, Il Terribile Diritto, Il Mulino, 1981; Alessio Vaccari, I fondamenti teorici dell’utilità sociale, ed. online, 2017.

14) Zygmunt Bauman, Retrotipia, op. cit.

15) Zygmunt Bauman, op. citata; Carlo Smuraglia, Con la Costituzione nel cuore, Edizioni Gruppo Abele, 2018.

16) Zygmunt Bauman, op. citata.

17) Friedrich August von Hayek è stato un economista e sociologo austriaco, naturalizzato britannico, uno dei massimi esponenti della scuola austriaca e critico dell’intervento statale nell’economia; uno dei padri fondatori, insieme a Friedman, nel movimento neoliberista.

18-22) F.A. von Hayek, Legge, legislazione, e libertà, Il Saggiatore, 1984; Andrea Ventura, Il flagello del neoliberismo, L’asino d’oro edizioni s.r.l., 2018.

23) Andrea Ventura, op. cit; Il Post, Davide Maria de Luca, Dobbiamo parlare di neoliberismo, Novembre 2017: Il Primo Ministro Inglese, Margaret Thatcher, nel 1975 durante un incontro in cui partecipò presso il Centro Studi del Partito Conservatore, interruppe il discorso di uno degli esperti, tirando fuori dalla borsa un libro, che tenne alto, affinchè tutti lo potessero vedere, dicendo “questo è quello in cui crediamo”; era il libro di von Hayek, La società libera.

24-26) Paolo Maddalena, Riv. online, Attuare la Costituzione, Agosto 2018.

27) Zygmunt Bauman, Vita liquida, Laterza, 2008.

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