Sommario:

1) La libertà dell’individuo – libertà e diritto di proprietà  – 2) Le norme vigenti – l’art. 42 co. 1° e co. 2° Cost. – genesi della clausola relativa alla funzione sociale della proprietà – 3) proprietà privata e funzione sociale – esame della dottrina e della giurisprudenza costituzionale – 4) cenni sulle tipologie di proprietà – la funzione sociale della proprietà privata – effetti della inosservanza della clausola costituzionale – perdita della proprietà – correttivi al principio – 5) Conclusioni.              

 

1) LA LIBERTA’ DELL’INDIVIDUO – LIBERTA’ E DIRITTO DI PROPRIETA’ 

Interrogarsi sul concetto di libertà rappresenta una delle grandi sfide concettuali; cercheremo di dargli un contenuto, e ciò al fine di meglio comprendere l’istituto in esame, regolato dalla nostra Costituzione.

Il predetto può unire oppure dividere; mi spiego meglio dicendo che il concetto de quo può essere inteso in due modi: libertà dell’individuo in rapporto agli altri, ovvero quale possibilità di scelta da parte dello stesso(1).

Sono due modi diversi di concepire la libertà.

Il primo delle predette modalità interpretative, considera la libertà quale possibilità di imporre la propria condotta; ciò implica che di fronte a tale “affermazione” dovrà, necessariamente, esserci un soggetto passivo.

Tale idea di libertà determina la competizione tra gli uomini; ognuno vorrà affermare se stesso e, quindi, la competizione è inevitabile.

L’altra concezione di libertà, invece, valorizza la possibilità di scelta del singolo, con la consapevolezza che ogni azione comporta una assunzione di responsabilità.

E’ una concezione che valorizza l’aspetto della solidarietà tra gli individui.

Competizione e solidarietà sono, pertanto, i due pilastri sui quali costruire il concetto di libertà(2).

La libertà in senso competitivo è l’idea che aleggia nelle norme concernenti la proprietà dello Statuto Albertino del 1848; dalle predette traspare una rappresentazione assolutistica del diritto dominicale, tesa ad escludere altri soggetti dal godimento del bene, sintomo di poter disporre, a piacimento, dello stesso, considerata, altresì, condizione per l’accesso ai diritti politici(3).

Oggi, come è facile intuire, non è più una concezione rispondente né alla realtà fattuale né, tanto meno, alla nostra Carta Costituzionale, improntata al principio di eguaglianza e (*); ciò fa comprendere come il concetto di libertà accolto dalla Costituzione non possa essere quello competitivo, bensì quello solidaristico, che riflette i suoi effetti anche nella concezione dei rapporti economici, così come regolati nella stessa Carta Fondamentale.

In particolare, la norma sulla proprietà privata è collocata nel titolo terzo, dedicato ai rapporti di natura economica, separato, quindi, rispetto al settore afferente i diritti della persona; in tal modo, la Costituzione del 1948 marca la “distanza” con il regime personale della libertà dell’individuo, con il nesso tra libertà e proprietà, aprendo la strada ad un ampio potere di regolamentazione da parte del Legislatore ordinario, potere che la stessa norma, di rango superiore, vincola non a specifici interessi, come avviene per i diritti della persona, ma a scopi di carattere generale che trovano, per l’appunto, espressione nella clausola della funzione sociale(4).

2) Le norme vigenti – l’art. 42 co. 1° e 2° Cost. – genesi della clausola relativa alla funzione sociale della proprietà –

In questa sede ci occuperemo della funzione sociale della proprietà, di cui all’art. 42 co. 2° Cost. in quale, dopo aver previsto, nel co. 1°, che la proprietà è pubblica o privata, sancisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Per comprendere l’origine della clausola in commento è necessario considerare il momento storico in cui è stata elaborata.

Nei primi anni del secolo XX, negli Stati Europei, probabilmente quale effetto della rivoluzione russa del 1917, si manifestarono istanze tese all’inserimento, nelle costituzioni che si andavano elaborando, di norme tali da garantire la proprietà, specie immobiliare; istanze diverse manifestarono, invece, le forze dei partiti dei lavoratori(5).

Furono, quindi, concepite delle norme costituzionali che il Prof. Giannini chiama bifronti nella quali, da un lato, si enunciava il principio afferente la garanzia legale della proprietà, dall’altro, si inserirono elementi di “socialità”, aspetto, quest’ultimo, di notevole importanza per il nostro ordinamento giuridico, in quanto qualificante la stessa posizione di vantaggio.

3) Proprietà privata e funzione sociale – esame della Dottrina e della Giurisprudenza Costituzionale –

I Giudici Costituzionali ritengono, pur dopo il varo dell’art. 42 co. 2° Cost., che la Costituzione, come è dato desumere dallo stesso tenore letterale della norma, ha continuato a considerare la proprietà privata come un diritto soggettivo, affidando, però, al Legislatore ordinario il compito di introdurre, a seguito di opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi interessi, quei limiti che ne assicurano la funzione sociale da considerare non più, come  per  il  passato,  quale  mera  sintesi  dei  limiti  già  esistenti nell’ ordinamento  positivo,  in  base  a  singole  disposizioni, bensì, quale indirizzo di carattere generale, a cui dovrà ispirarsi la futura legislazione(6).

Ancora: la nostra Costituzione dispone che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”(art. 42, secondo comma), in armonia peraltro con un principio generalmente condiviso e sancito anche nell’art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata alla unanimità da tutti gli Stati aderenti all’ONU, secondo cui: “ogni individuo ha diritto di avere una proprietà personale o in comune con altri. Nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Non è consentito, perciò, al Legislatore ordinario intervenire liberamente su tale posizione soggettiva, che può essere legittimamente compressa sol quando lo esiga il limite della funzione sociale, la quale esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali(7).

Altra pronuncia ritiene che è pur vero l’art. 42 co. 2° Cost. riserva alla legge la determinazione dei relativi modi di godimento, e che tale riserva, per quanto attiene alla normazione conformativa del contenuto dei diritti di proprietà, allo scopo di assicurarne la funzione sociale, può trovare attuazione non solo in leggi statali ma anche regionali, nell’ambito delle materie indicate nell’ art. 117 Cost.; tuttavia, le limitazioni e i vincoli apposti dalla legge, non possono superare quella soglia al di là della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto in un certo momento storico(8).

Circa le posizioni Dottrinali, si evidenzia che tanto è stato scritto al riguardo.

Sinteticamente, ricorderemo coloro che ritengono che la clausola in esame vada interpretata quale possibilità di imporre certi obblighi, tali da rendere socialmente utile la titolarità della proprietà(9); altri, invece, la configurano, in senso partecipativo,  come potere, in capo ad una molteplicità di soggetti, di partecipare alle decisioni afferenti certe categorie di beni, al centro di molteplici interessi (10).

4) Cenni sulle tipologie di proprietà – proprietà privata e funzione sociale – effetti della inosservanza della clausola costituzionale – perdita della proprietà – correttivi al principio-  

Al fine di meglio comprendere ciò che andremo ad esporre è opportuno esaminare, sia pur brevemente, i tipi di proprietà nel nostro ordinamento giuridico.

Dalla lettura dell’art. 42 co. 1° Cost. si rileva che non esiste solo la proprietà privata, bensì, anche quella pubblica che preferiamo, però, chiamare collettiva, identificandola nei beni appartenenti al Popolo, a titolo di sovranità; circa la proprietà privata, invece, riteniamo che i beni facenti parte di quest’ultima appartengono allo Stato o a soggetti privati, a titolo di legge, ossia attraverso una manifestazione di attribuzione sovrana da parte del Popolo(11).

Ma in cosa consiste il nucleo essenziale della proprietà privata e della clausola di salvaguardia costituzionale?

I Giudici Costituzionali, circa il contenuto della proprietà, operano un rinvio ad aspetti sociali, individuandolo in ciò che viene ritenuto connaturale, con il diritto dominicale, in un certo momento storico(12); in ordine alla clausola in esame sono dell’avviso che essa esprima un dovere di partecipazione alla soddisfazione di interessi generali(13).

Esaminando la “profondità” della citata partecipazione riteniamo che essa non possa non essere incidente in ordine al fondamento della stessa attribuzione della situazione di vantaggio in capo al proprietario(14).

L’attribuzione di detta posizione risulta, pertanto, essere sub condicione, nella specie risolutiva, nel senso che l’attività del soggetto destinatario della stessa non può svolgersi in contrasto con la funzione sociale prevista dal dettato costituzionale(15).

Ci troviamo, come poc’anzi esposto, di fronte ad una posizione di vantaggio condizionata, che deve cedere di fronte ad interventi, variamente conformativi del contenuto della stessa, in funzione dell’interesse sociale o, detto in altro modo, che l’esercizio dei poteri proprietari non possono, comunque, svolgersi in modo da contraddire il quadro funzionale, all’interno del quale la specifica situazione proprietaria si colloca(16).

Quanto appena asserito risulta avere importanti risvolti pratici come nell’ipotesi, per fare un esempio, dell’imprenditore che, per ottenere maggiori profitti, licenzi ovvero trasferisca la sua attività fuori dall’Italia, abbandonando, in tal modo, gli immobili destinati all’attività industriale; sarebbe ingiusto consentire, al citato imprenditore, di poter mantenere la sua proprietà immobiliare, dopo aver arrecato pregiudizio alla collettività, violando il precetto che gli impone di perseguire il fine sociale.

L’omessa osservanza della clausola costituzionale determina l’effetto risolutivo su citato, con l’implicazione della perdita della proprietà, tornando il bene nell’alveo della proprietà collettiva(17).

Il principio enunciato non ha natura rigida, nel senso che è suscettibile di correttivi, non trovando applicazione in tutti quei casi in cui il bene esaurisca la sua funzione nel soddisfare i bisogni individuali del singolo soggetto(18).

5) Conclusioni.

La funzione sociale della proprietà, così come considerata, rappresenta l’effetto di una interpretazione evolutiva e progressista della norma costituzionale, capace di contrastare comportamenti del proprietario, in spregio della funzione sociale.

By Giovanni Del Pretaro

 

Note:  1) Zygmunt Bauman, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Il Destino della Libertà, Città Nuova, 2017; Zygmunt Bauman La Libertà, Castelvecchi, 2017.

2) Zygmunt Bauman, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, op. citata.

3) Andrea Torrente, Manuale di Diritto Privato, Giuffrè, 1978.

4) Francesco Amirante, Atti della Conferenza trilaterale delle Corti Costituzionali di Italia, Portogallo, Spagna, Lisbona 8 Ottobre 2009.

5) Massimo Severo Giannini, Diritto Costituzionale, Giuffrè, 1970.

6) Corte Cost. 252/83 (Elia, Saja);

7) Corte Cost. 108/86 (Paladin, Saja):

8) Corte Cost. 529/95 ( Ferri, Chieppa);

9) Aldo Maria Sandulli, Diritto Amministrativo, Jovene, 1982;

10) Stefano Rodotà, Il Terribile Diritto, Il Mulino, 1981.

11) Paolo Maddalena, Il Territorio Bene Comune degli Italiani, Donzelli, 2014; il Prof. Maddalena, ricordando Carl Schmitt, sottolinea come la proprietà collettiva abbia origine all’atto del venire in essere la comunità politica, ciò implicando la sua genesi prioritaria rispetto a quella individuale.

12) Corte Cost. 529/95 ( Ferri, Chieppa); riportiamo, inoltre, il tenore dell’art. 832 c.c. il quale sancisce che il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico; Stefano Rodotà, op. citata, individua il contenuto della proprietà in ogni situazione privata, patrimonialmente rilevante, riferibile alla disponibilità di un certo bene.

13) Corte Cost. 529/95 ( Ferri, Chieppa).

14/15) Paolo Maddalena, op. citata.

16) Stefano Rodotà, op. citata.

17/18) Paolo Maddalena, op. citata.

 

          

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