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L’ART. 111 DELLA COSTITUZIONE – IL GIUSTO PROCESSO CIVILE - Mediadelpretaro.com - Rivista di Informazione Giuridica -

Sommario:

1) LE NORME VIGENTI. 2) LA SOCIETA’ QUALE MONDO DELL’ESSERE. 3) LA SOCIETA’ QUALE MONDO DEL DIVENIRE. 4) IL VALORE SOCIALE QUALE BASE PER LA COSTRUZIONE DELLA CLAUSOLA COSTITUZIONALE. 5) IL GIUSTO PROCESSO UNA NORMA DAL NUCLEO COMPOSITO. 6) IL GIUSTO PROCESSO ED IL PROCESSO EFFICIENTE.

1) Le norme vigenti.

L’art. 111 co. 1° Cost. sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Le predetta norma è stata fatta oggetto di inserimento nel nostro ordinamento giuridico, unitamente al co. 2°, dalla Legge Costituzionale 23 Novembre 1999; ha un ambito operativo ampio, stante il suo tenore letterale, a differenza dei commi 3°, 4°, 5°, riguardando ogni procedimento giurisdizionale(1).

Al fine di giungere a dare contenuto al c.d. giusto processo, è bene esaminare alcune brevi nozioni di ordine sociologico – giuridico.

2) LA SOCIETA’ QUALE MONDO DELL’ESSERE.

Nel Secolo XIX uno dei più grandi astronomi e matematici che la storia ricordi, il Prof. Pierre Simon Laplace sostenne che, ove esistesse, in un certo momento storico, un intelletto in grado di poter conoscere le varie forze, che sono la motrice della natura, nonché, di ogni elemento che la compone, sarebbe un intelletto capace di poter catturare il movimento dei più grandi confini dell’universo e dei più impercettibili movimenti dell’atomo; tale intelletto sarebbe in grado di conoscere, in anticipo, quale sarà il futuro e, pertanto, non vi sarebbe nulla di incerto(2).

Tale concezione considera la società quale mondo dell’essere, ossia una entità ben ordinata e strutturata, oggetto di conoscenza sol che fossimo in grado di raccogliere maggiori informazioni, su tutto ciò che condiziona la vita delle persone(3).

Il punto debole della visione dianzi citata risiede nei concetti di probabilità, di possibilità, di verosimiglianza, concetti che inducono a pensare che la vita, la stessa società non è e non può essere regolata da leggi rigide essendo “turbolenta”(4).

3) LA SOCIETA’ QUALE MONDO DEL DIVENIRE.

La società, pertanto, è un mondo del divenire, caratterizzata da ciò che il Prof. Bauman chiama turbolenza, intesa quale condizione per la quale la maggior parte delle cose può accadere.

Il concetto appena esposto bene si concilia con le caratteristiche dell’attuale società, una società, così come ho già avuto modo di dire(5), in cui le situazioni, frutto dell’azione umana, si modificano prima che riescano a consolidarsi(6).

4) IL VALORE SOCIALE QUALE BASE PER LA COSTRUZIONE DELLA CLAUSOLA COSTITUZIONALE.

Una società esprime i propri valori fondamentali attraverso la “spina dorsale”, rappresentata dalla Carta Costituzionale; il sistema normativo ordinario ha il compito di tradurre ed attuare i principi sanciti nella Costituzione, svolgendo, pertanto, una funzione, in proiezione futura, orientata verso il conseguimento di obiettivi generali e migliorativi per i consociati(7).

Essenziale, all’interno del dianzi citato processo, si configura il concetto di valore sociale, da intendere quale impulso in virtù del quale una comunità mira al superamento della realtà, in prospettiva del raggiungimento di condizioni di vita migliorative(8).

I valori sociali, concetto comprensivo delle aspettative dei soggetti, sono espressione della forza sociale, che si traduce in forza normativa, attraverso la mobilità sociale e la partecipazione sociale, cardini, come abbiamo avuto modo già di accennare in una nostra precedente nota, di uno Stato democratico(9).

5) IL GIUSTO PROCESSO UNA NORMA DAL NUCLEO COMPOSITO.

Se è vero tutto ciò che abbiamo esposto, ossia, che viviamo in una società del divenire, detta in altro modo liquida, che i valori sociali sono l’impulso dei consociati al raggiungimento di condizioni migliorative di vita, non vedo, allora, ostacoli a poter considerare la norma in esame quale dato normativo a contenuto composito, che possa essere espressione di tali esigenze.

Tale clausola è da intendere come apertura del sistema delle garanzie costituzionali della giurisdizione, ossia, è una norma attraverso la quale trovano ingresso, nell’ordinamento giuridico, quei principi ritenuti necessari dalla coscienza collettiva, per una effettiva tutela degli interessi delle parti(10), ovvero, detto in altro modo, categoria ordinante di valori che esprimono una ideologia di giustizia, quale risultante di certe scelte fondamentali di civiltà e di democrazia(11).

La clausola de quo viene, pertanto, configurata, così come autorevolmente affermato(12), non un hortus conclusus, ossia, come una categoria chiusa, suscettibile di un’auto – integrazione analogica o estensiva(13), bensì, uno strumento di etero – integrazione(14), attraverso la quale possono fare ingresso nuovi valori sociali.

6) IL GIUSTO PROCESSO ED IL PROCESSO EFFICIENTE.

Un processo, oltre che giusto, deve anche essere rispondente ai fini a cui è adibito, ossia deve essere efficiente.

L’inefficienza della giustizia civile è dannosa per la corretta attuazione dei diritti, per la stessa economia, impedisce lo sviluppo dei mercati finanziari, inibisce la ripresa delle imprese, rende poco effettivi gli investimenti, rappresenta, inoltre, un incentivo a non osservare gli impegni contrattuali assunti, ovvero, a porre in essere dei comportamenti opportunistici da parte dei debitori, oltre ad influire sui profili di intermediazione del credito sia in termini di costi, sia in termini di una lievitazione delle garanzie richieste a coloro che ne richiedono l’accesso; un’analisi del Censis, riferita all’anno 2017, considera la lentezza della giustizia, quale seconda causa economica della scarsità circa gli investimenti(15).

Una giustizia lenta, pertanto, rappresenta, come ho già avuto modo di accennare(16), un male per la società.

Le misure, da parte dello Stato, poste in essere negli ultimi anni, al fine di migliorare il pianeta giustizia, anche sulla scorta delle indicazioni dell’A.N.M.(17), hanno avuto di mira da un lato l’entità dei contributi che i cittadini devono pagare per avere accesso alla giustizia, ciò al fine di cercare di limitare, in linea fattuale, l’eccesso di litigiosità(18), dall’altro l’introduzione di strumenti deflattivi del contenzioso(19).

Penso che il futuro della nostra giustizia passi, necessariamente, oltre che, come ritiene il Prof. Carlo Cottarelli, per una migliore organizzazione dei tribunali, anche e soprattutto per l’attuazione di forme alternative e deflattive del contenzioso, capaci di dare risposte, in termini di tutela dei diritti, in tempi decisamente più rapidi rispetto alla giustizia ordinaria.

 

By Giovanni Del Pretaro

 

Note: 1) Giuseppe Vignera, La Garanzia Costituzionale del Giusto Processo, Diritto.it, 2017; Montesano, La Tutela Giurisdizionale dei Diritti, Torino, 1985;

2/3/4) Zygmunt Bauman, Scrivere il futuro, Castelvecchi, 2016.

5) Giovanni Del Pretaro, L’art. 183 c.p.c., una norma ad effetto dinamico, mediadelpretaro.com, Settembre 2018.

6) Ci riferiamo al concetto di vita e società liquida espresso da Zygmunt Bauman, Vita Liquida, Laterza, 2008.

7/8) Quirino Camerlengo, Costituzione e Promozione Sociale, Il Mulino, 2013.

9) Giovanni Del Pretaro, Le nuove aspettative dell’uomo contemporaneo, mediadelpretaro.com, Agosto 2018.

10/11/12/13/14) Giuseppe Vignera, op. citata; Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del “nuovo” art. 111 Cost., Riv. trim. proc. civ. 2003, Luigi Comoglio, Il giusto processo civile nella dimensione comparatistica, Riv. trim. proc. civ. 2002.

15) Carlo Cottarelli, I sette peccati capitali dell’economia Italiana, Feltrinelli, 2018.

16) Giovanni Del Pretaro, L’art. 183 c.p.c., mediadelpretaro.com, Settembre 2018.

17) A.N.M., La giustizia del futuro le proposte dell’ANM per il Paese, 2013.

18) Carlo Cottarelli, op. citata.

19) L. 10 Novembre 2014 n. 162.

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