I nuovi assetti sociali ed economici influenzano e condizionano la vita dei singoli generando, nel loro patrimonio giuridico, aspettative le quali, se pur, in diversi casi, riconducibili allo sviluppo interpretativo di alcune norme costituzionali, in concreto non usufruiscono di un pieno riconoscimento, includendo in tale concetto anche una adeguata tutela, da parte dell’ordinamento giuridico; è il caso, per citare solo alcuni settori, della salubrità dell’ambiente –anche se diverse normative sono già operative nell’ambito de quo, ancora oggi, tuttavia, sono frequenti “attacchi” ai beni dell’atmosfera, dell’ acqua, del suolo, che necessitano di una maggiore ed adeguata tutela– lo stesso è a dire della salubrità delle merci da parte dei consumatori, della c.d. problematica della casa, delle persone anziane a condurre una vita dignitosa -in relazione a tale ultimo aspetto si rileva che l’art. 25 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riconosce il predetto diritto, nonché quello di partecipare alla vita sociale e culturale del Paese dove vivono-, dei lavoratori e dei giovani ad avere e mantenere il posto di lavoro.
Ho usato il termine aspettativa – Autorevoli studiosi, T. Martines, Dir. Cost., Giuffrè ed., anno 17, li definiscono nuovi diritti – per indicare la posizione dei soggetti titolari che non sono ancora destinatari di un completo riconoscimento; a tale ultimo fine occorre che la predetta trovi il suo fondamento in una norma del Legislatore ordinario, chiamato ad interpretare, evolutivamente, le norme di rango superiore.
In particolare, ritengo che una società esprima i propri valori fondamentali attraverso la “spina dorsale”, rappresentata dalla Carta Costituzionale; il sistema normativo ordinario ha il compito di tradurre ed attuare i principi sanciti nella Costituzione, svolgendo, pertanto, una funzione, in proiezione futura, orientata verso il conseguimento di obiettivi generali e migliorativi per i consociati.
Essenziale, all’interno del dianzi citato processo, si configura il concetto di valore sociale, da intendere quale impulso in virtù del quale una comunità mira al superamento della realtà, in prospettiva del raggiungimento di condizioni di vita migliorative.
I valori sociali, concetto comprensivo delle aspettative dei soggetti, sono espressione della forza sociale, che si traduce in forza normativa, attraverso la mobilità sociale -Q. Camerlengo, Cost. e Promozione Sociale, Ed. Il Mulino, anno 2013- e la partecipazione sociale, cardini, come abbiamo avuto modo già di accennare in una nostra precedente nota, di uno Stato democratico.
Elemento importante, quale piattaforma per l’attuazione dei dianzi citati concetti di mobilità e partecipazione sociale, è rappresentato dalle nuove tecnologie, in particolar modo dalla “rete” che, in molti casi, rappresenta uno strumento che non si limita a fornire informazioni costituendo, invece, luogo virtuale di incontro di idee.
In tale ottica interpretativa, evolutiva e progressista, è consentito fare derivare, dagli artt. 2 e 14 Cost., il diritto ad avere una abitazione, dagli artt. 4, 32, 36, 38 Cost, rispettivamente il diritto ad avere e mantenere il posto di lavoro, alla salubrità dell’ambiente, alla salubrità delle merci, degli anziani ad avere una vita libera e dignitosa, dei malati a poter usufruire di cure adeguate.
Concludendo, possiamo ritenere che compito del Legislatore ordinario è quello, sul noto presupposto che la Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale modellando, così, una concezione della società preordinata al suo costante miglioramento, di dare attuazione, in una ottica evolutiva e progressista, ai valori sociali su citati, in vista di un maggiore e diffuso benessere per i cittadini.
By Giovanni Del Pretaro