E’ quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – Cass. Civ. Sez. Un. 21 Giugno 2018, n. 16415-, che hanno ritenuto la parte interessata, a fronte della mancata liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, anche se emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene nella parte motiva il Giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, onerata a fare ricorso alla procedura per correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c, al fine di ottenerne la quantificazione.

La liquidazione delle spese processuali ha natura accessoria, nell’economia della decisione, non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto estranea al merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della soccombenza; essa è necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’art. 91/1 c.p.c. sancisce che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare.

Occorre, tuttavia, precisare che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente in quanto, solo in tal caso, la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto insanabile, fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale.

La possibilità di utilizzare la procedura de quo, in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali, nei termini su citati, è in sintonia con i principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo, essendo la più consona a salvaguardare l’effettività di questi ultimi che impongono al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa.

Tale procedura è applicabile anche alla correzione degli errori materiali nei procedimenti trattati con il rito del lavoro, quando il dispositivo letto in udienza manca della liquidazione delle spese processuali, la cui regolamentazione sia contenuta nella motivazione della sentenza, non essendovi alcun motivo per segnare, su questo punto, una differenza fra i due tipi di procedimento.

By Giovanni Del Pretaro

G-FT9D7LM28T