Lo Stato sociale si caratterizza per il riconoscimento, a livello costituzionale, della pretesa a che i Pubblici Poteri si rendano attivi, al fine di assicurare il pieno sviluppo della persona umana nonché l’effettiva partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali alla vita del Paese.

Particolare attenzione viene, quindi, posta non soltanto agli aspetti formali dei diritti, ma anche alla possibilità del loro concreto ed effettivo esercizio; è il caso delle disposizioni aventi la finalità di eliminare le disparità sociali, creative dei diritti sociali, così come denominati da Autorevole Studioso -T. Martines, Dir. Cost., Giuffrè ed. anno 17-, nel cui ambito rinveniamo il diritto del lavoratore ad avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare, a sé ed alla famiglia, una esistenza libera e dignitosa -art. 36/1 Cost.-.

In tale area si colloca, trovando fondamento, l’istituto del c.d. salario minimo legale, consistente nella misura base, ex lege stabilita, di retribuzione che un lavoratore ha diritto di percepire, a fronte della prestazione lavorativa; da non confondere con il c.d. reddito di cittadinanza, diretto ad attribuire una entrata economica a tutti i soggetti, in quanto cittadini, e ciò a prescindere da altri aspetti socio – economici ovvero con il c.d. reddito minimo, consistente in una misura di carattere universale, come il reddito di cittadinanza, ma, al tempo stesso selettiva, nel senso di onerare i soggetti richiedenti a fornire prova della ricorrenza di certe condizioni previste dalla stessa misura.

L’istituto in esame non è scevro da critiche, tra le quali annoveriamo il timore di riflessi negativi, sull’azione sindacale in materia salariale.

Non ritengo che quanto dianzi menzionato rappresenti ostacolo per l’adozione della misura, già operativa in 22 Stati dell’Unione Europea – rif. Luglio 17 –

Componenti fondamentali del diritto costituzionalmente garantito sono sia la proporzionalità della retribuzione, da riferire alla  quantità ed alla qualità del lavoro svolto, sia la sufficienza della stessa, da intendere quale garanzia di sostentamento del lavoratore e della famiglia.

E’ proprio su tale ultimo elemento che ci soffermiamo, dovendo condurre alla realizzazione di un livello retributivo base che consente al lavoratore, ed alla famiglia, il superamento della soglia di povertà, per una esistenza libera e dignitosa, e ciò attraverso la considerazione dei valori di giustizia ed equità sociale, insiti soprattutto nell’art. 3 Cost, nella sua componente sostanziale, generanti una interpretazione evolutiva e progressista dello stesso.

In particolare, ritengo – in tal senso E. Menegatti, Il Salario Minimo Legale, Giappichelli Ed. Anno 17- che l’oggetto dell’intervento Legislativo, per l’attuazione e la determinazione della misura retributiva base, è rappresentato dalla componente della sufficienza restando, invece, prerogativa dell’autonomia collettiva il canone della proporzionalità, da costruire prendendo a base il salario ex lege stabilito.

Proporzionalità e sufficienza, così come interpretati, sono gli strumenti per l’attuazione della funzione propria della retribuzione, all’interno del nostro ordinamento giuridico, rappresentata dall’essere il corrispettivo spettante al lavoratore per l’attività svolta, nonché misura attuativa della solidarietà sociale.

By Giovanni Del Pretaro

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