Il Costituente, nell’art. 3 Cost., ha riconosciuto che non è sufficiente sancire l’eguaglianza formale dei cittadini (art. 3/1 Cost), quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, in concreto, la libertà e l’eguaglianza degli stessi, impedendo, quindi, che siano effettive; ha, pertanto, assegnato alla Repubblica, ossia al Legislatore ed a tutti i Pubblici Poteri, il compito di rimuovere i predetti ostacoli, affinché tutti i cittadini abbiano le stesse opportunità, gli stessi diritti, loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione (approfondimento in questa rivista, Giugno 18: Il Principio Costituzionale di Eguaglianza – Aspetti Formali – Sostanziali – Partecipativi Sociali –).

Soffermiamo la nostra attenzione su quegli strumenti aventi finalità assistenziale, in favore di soggetti che non hanno reddito, ovvero che lo hanno troppo basso, e ciò per varie motivazioni: perdita del lavoro, disoccupazione, anzianità – solo per citarne alcuni – interventi che, a pieno titolo, rientrano nella predetta ottica di attuazione del principio di eguaglianza, inteso in senso sostanziale; annoveriamo, in tale ambito, la misura del cd. reddito di cittadinanza, diretta ad attribuire una entrata economica a tutti i soggetti, in quanto cittadini, e ciò a prescindere da altri aspetti socio – economici (S. Toso, Reddito di Cittadinanza o Reddito Minimo, ed. IL Mulino, Anno 2016); in altre parole, trattasi di un programma, a carattere universale, spettante a tutti i cittadini, la cui concessione non viene subordinata ad accertamenti di tipo economico ovvero patrimoniale dell’individuo.

Tale forma di incentivo rappresenta autorevole espressione di uno Stato assistenziale, anche se, corre il dovere di segnalarlo, ha trovato scarsa attuazione negli ordinamenti giuridici (unico Paese nel quale la dianzi citata misura è operativa da anni – 1982 – è lo Stato dell’Alaska che, nell’anno 2017, ha corrisposto, ai propri cittadini, una somma pari a circa 1.100 dollari).

La fattispecie del reddito di cittadinanza non esaurisce, però, il ventaglio degli strumenti aventi la stessa finalità, tra i quali si annovera il c.d. reddito minimo, consistente in una misura di carattere universale, come il reddito di cittadinanza, ma, al tempo stesso selettiva, nel senso di onerare i soggetti richiedenti a fornire prova della ricorrenza di certe condizioni previste dalla stessa misura (ad esempio: reddito personale, patrimonio personale e quant’altro); in tale ultimo solco possiamo, sostanzialmente, annoverare il D.Lgs 147/17, recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Entrambi gli strumenti non sono esenti da critiche, prima fra tutte, in ordine al reddito di cittadinanza, l’elevato costo per il bilancio dello Stato e, per l’altro, la selettività e la complessità amministrativa.

Ritengo, circa la scelta tra le predette misure, che una soluzione potrebbe essere quella di una contaminazione tra i menzionati schemi (in tal senso S. Toso, op. citata), una fusione di elementi delle due misure, idonea ad originare un intervento normativo capace di tradurre il valore della giustizia e dell’equità sociale, insiti nel principio di eguaglianza sostanziale, delineando, in tal modo, una concezione evolutiva della società, preordinata al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Fattibilità di quanto appena menzionato viene rimessa alla valutazione che opereranno le diverse forze politiche, espressione della c.d. mobilità sociale e partecipazione sociale, cardini di un sistema democratico e pluralista.

By Giovanni Del Pretaro

 

 

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