La norma di cui all’art. 591 ter c.p.c. prevede che quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il Professionista Delegato può rivolgersi al Giudice dell’Esecuzione che provvede con decreto. Le parti e gli interessati hanno la facoltà di proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del Professionista Delegato con ricorso allo stesso Giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del Giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c.(1).

Dalla lettura della predetta norma è consentito ritenere che la stessa: A) legittima il Professionista Delegato, nominato ex art. 591 bis c.p.c., a rivolgersi al G.E. nell’ipotesi in cui insorgano difficoltà, nell’ambito della procedura esecutiva, che possono anche essere di carattere giuridico – il Giudice deciderà con decreto- B) nell’ipotesi in cui il predetto Professionista Delegato emetta decisione sulla questione insorta, senza essersi preventivamente rivolto al Giudice dell’Esecuzione, i soggetti interessati hanno facoltà di proporre ricorso allo stesso Giudice avverso l’atto del Delegato -il Giudice deciderà con ordinanza- C) le parti, nonché gli altri soggetti interessati, hanno facoltà di rivolgersi al Giudice dell’Esecuzione, nel caso in cui ritengano illegittimo il decreto dallo stesso emesso in ordine al ricorso del Delegato – il Giudice deciderà con ordinanza-.

Interessante è confrontare l’ambito di operatività giuridica della dianzi citata normativa, con quella di cui all’art. 617 c.p.c.

La Giurisprudenza – Cass. Civ. Sez. III 6 Marzo 2018 n. 5175 – è dell’avviso che, essendo il processo esecutivo articolato su di un sistema chiuso di rimedi, non è consentita azione in forma diversa dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale; non è, quindi, ammessa la contestazione di un atto compiuto dal Professionista Delegato, ausiliario del Giudice, nelle forme di un’ordinaria azione di cognizione, o di un’opposizione esecutiva, essendo tale atto assoggettato al controllo del Giudice dell’Esecuzione.

E’ necessario, pertanto, che il Giudice si pronunci sull’istanza del soggetto interessato e solo successivamente a tale momento è possibile impugnare il provvedimento reso dallo stesso con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c. ovvero, post modifica della norma in esame, ex art. 669 terdecies c.p.c. -Cass. Civ. Sez. VI, 11817/18 in ordine all’interpretazione dell’art. 591 ter c.p.c. ante modifica-

In altri termini l’opposizione, ex art. 617 c.p.c., ovvero il reclamo cautelare, sono azionabili dopo che l’atto diventa espressione del potere  del Giudicante; è consentito, quindi, ritenere che nel processo esecutivo sussiste il principio – di cui la norma di cui all’art. 591 ter c.p.c. ne è applicazione- per cui, fin quando l’atto del Professionista Delegato non è conosciuto e valutato dal G.E., i rimedi esperibili sono da individuare in attività consistenti nel sollecitare il potere di controllo di detto Giudicante –P. Cendon, Commentario al Codice di Procedura Civile, Giuffrè ed, anno 12-

Possiamo, pertanto, concludere che l’azione di cui all’art. 617 c.p.c. rappresenta lo strumento per “denunciare” la irregolarità, ovvero la nullità dell’atto di pignoramento, della sua notificazione, nonché degli atti posti in essere dal Giudice dell’Esecuzione nell’iter procedurale; contro il provvedimento reso dal Giudice, per i procedimenti instaurati ex art. 591 ter c.p.c.-testo vigente- è consentito, invece, il gravame di cui all’art. 669 terdecies c.p.c.

Circa gli strumenti reattivi, nei confronti dell’ordinanza resa ex art. 669 terdecies c.p.c., la Giurisprudenza ritiene -Cass. Civ. Sez. VI 18 Maggio 2018 n. 12229- la inammissibilità del ricorso straordinario davanti la Corte Suprema, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost, in quanto trattasi di ordinanza inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni giuridiche di natura sostanziale, nonché con l’art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo – acronimo C.E.D.U.- in quanto, nel nostro Ordinamento Giuridico, risulta essere garantita una duplice fase di tutela, davanti ad una istanza nazionale (G.E., Tribunale in sede di reclamo).

 

1)Comma così modificato dall’art. 13, lett. i/3, D.L. 83/15, conv. nella L. 132/15, con decorrenza ex art. 23/9 D.L. cit, che ha sostituito l’ultimo periodo; il testo precedente sanciva che:” Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 cpc”.

By Giovanni Del Pretaro

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