L’art. 82 R.D. 37/34, convertito nella L. 36/34, sancisce che gli Avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’Autorità Giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso; in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa Autorità Giudiziaria.

Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito un nuovo articolo – il 149-bis – nella sezione 4 “Delle comunicazioni e delle notificazioni” del libro 1 del codice di procedura civile, articolo intitolato “Notificazione a mezzo posta elettronica”, che prevede, al comma 1, che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo; il novellato art. 125 c.p.c., nel disciplinare il contenuto e sottoscrizione degli atti di parte, prescrive che il difensore deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine.

Quanto dianzi citato riguarda sia il giudizio di primo grado che quello d’appello; circa il Giudizio di Cassazione si evidenzia che è stato oggetto di modifica anche l’art. 366 c.p.c. prevedendo che, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Quanto su riportato evidenzia un “favor” del Legislatore, per le modalità di comunicazione e di notificazione degli atti con strumenti telematici.

Esaminiamo, a questo punto, la Giurisprudenza che si è formata nella materia in esame.

Il Supremo Collegio –Cass. Civ. Sez. Un. 10143/12- è dell’avviso che l’art. 82 R.D. 37/34, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, deve essere interpretato nel senso che, dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio, nel luogo dove ha la sede l’Autorità Giudiziaria presso la quale è in corso il procedimento, consegue la domiciliazione, ex lege, presso la Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è in corso il citato giudizio, solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Nel solco tracciato dal principio di diritto espresso dalle SS.UU. si colloca la Giurisprudenza delle Sezioni Semplici –Cass. Civ. Sez. VI, 22892/15, Cass. Civ. Sez. III, 15147/17- la quale ritiene, in ipotesi di indicazione negli atti di parte del proprio indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, che quest’ultimo individua il luogo virtuale in cui devono essere effettuate tanto le comunicazioni quanto le notificazioni degli atti del procedimento; diversamente, in caso di indicazione del luogo virtuale, solo per la ricezione delle comunicazioni, se accompagnata da una elezione di domicilio, il citato domicilio è da considerare quale luogo di destinazione delle notificazioni, con la conseguenza che, qualora il luogo di elezione non ricade nella circoscrizione dell’Ufficio Giudiziario adito, deve ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria,  ex art. 82 R.D. citato.

By Giovanni Del Pretaro

 

 

G-FT9D7LM28T