Al fine di esaminare gli aspetti afferenti l’efficacia probatoria del documento informatico, come l’e mail, è opportuno considerare che, la materia de quo è disciplinata, oltre che dalla normativa nazionale, di cui al D.Lgs 82/05 -c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, acronimo CAD- anche dal Regolamento UE n. 910/2014, emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno -c.d. Electronic IDentification Authentication and Signature, acronimo EIDAS- direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2016.

Circa il tema in esame, riscontriamo l’importante pronuncia della Suprema Corte -Cass. Civ. Sez. Lav. 8 Marzo 2018 n. 5523- che, in ordine al messaggio di posta elettronica (e mail), è dell’avviso che rientra nella categoria dei documenti informatici, ex art. 1/1, lett. p, D.Lgs. n. 82 del 2005, idoneo a contenere la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti, avente piena valenza probatoria, ex artt. 21 CAD, 2702 c.c., e ciò in ipotesi di sottoscrizione con firma elettronica avanzata (art. 3/11 EIDAS – c.d. FEA-), firma elettronica qualificata (particolare tipo di firma elettronica avanzata, prevista nell’art. 3/12 EIDAS – c.d. FEQ), firma digitale (art. 1/1, lett s CAD); liberamente valutabile dal Giudice, invece, ex art. 20 CAD, nel diverso caso di documento non munito delle citate tipologie di sottoscrizione (c.d. e mail semplice), ritenuto idoneo ad integrare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e non modificabilità.

Altra recente decisione della Corte Suprema -Cass. Civ. Sez. VI, 14 Maggio 2018 n. 11606-, ritiene la e mail essere, ex D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p, un documento informatico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, se pur priva di firma elettronica, rientra nel novero delle riproduzioni di cui all’art. 2712 c.c., formando piena prova dei fatti e delle cose nella stessa rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Corre il dovere di evidenziare che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni dianzi menzionate, il disconoscimento idoneo a determinare la perdita della qualità di prova delle predette, pur non essendo soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve, comunque, essere chiaro, esplicito, circostanziato e non ha gli stessi effetti del disconoscimento ex art. 215/2 c.p.c., in quanto mentre questo, in assenza di richiesta di verificazione e di esito positivo preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il Giudice possa accertare la conformità all’originale, anche attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni (Cass. Civ. Sez. Lav. 3122/15).

Peculiare posizione riveste la pronuncia resa dal Tribunale di Milano – 18 Ottobre 2016 n. 11402 – che ha ritenuto la e mail, non sottoscritta con firma elettronica avanzata o digitale, non essere sfornita di sottoscrizione, in quanto munita di firma elettronica semplice, avente valenza, a fini probatori, quale documento di cui all’art. 21/1 CAD e, quindi, liberamente valutabile dal Giudice; a ciò il Tribunale perviene prendendo in considerazione la norma di cui all’art. 25 del Regolamento EIDAS su citato, ritenendo che il predetto contiene un principio di non discriminazione della firma elettronica (a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità, come prova, in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate).

I Giudici, quindi, ritengono ammissibile, come prova, sia pur nei limiti su indicati, il documento elettronico, anche in assenza di firma elettronica avanzata o digitale essendo, a tal fine, sufficiente la spedizione da un indirizzo di posta elettronica riferibile ad un soggetto, spedizione ritenuta modalità idonea, ai fini dell’apposizione di firma elettronica semplice, ex art. 3/10 Regolamento EIDAS.

By Giovanni Del Pretaro

 

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