E’ cosa nota, agli operatori del processo civile telematico, che il formato di firma, utilizzabile, ai fini della validità ed efficacia della sottoscrizione degli atti processuali, era da individuare nel formato cd. cades; è stato, volutamente, usato il verbo “ era “ in quanto, la recente Giurisprudenza – Cass. Civ. Sez. Un. 10266/18 – ha ritenuto l’ammissibilità anche di un diverso formato di firma.

In particolare, secondo il Supremo Collegio, la Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione – 08/09/15 – stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate, nonché dei sigilli avanzati, che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui agli artt. 27, p. 5, 37, p. 5, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

L’art. 1 stabilisce che gli Stati membri, che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, riconoscono la firma elettronica avanzata xml, cms o pdf.

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 obbliga, inoltre, tutti gli Stati membri, che richiedono una firma elettronica avanzata, a riconoscere queste ultime, aventi formati convalidati, conformemente a specifici metodi di riferimento, atteso che le firme elettroniche avanzate, e i sigilli elettronici avanzati, sono simili dal punto di vista tecnico.

La definizione di formati di riferimento è intesa a facilitare la convalida transfrontaliera delle firme elettroniche e a migliorare l’interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche.

Quanto riportato determina che, secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo cades, oppure di tipo pades, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna; in altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’UE, sono stati adottati degli standards europei mediante il cd. regolamento eIdas (electronic Identification, authentication and trust services, ovverossia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards, tra i quali figurano sia quello cades sia quello pades.

Esaminando la normativa nazionale è dato rilevare che, secondo i documenti ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la firma digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l’autenticità e l’integrità di documenti informatici; essa conferisce al documento informatico le peculiari caratteristiche di: a) autenticità (garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento), b) integrità (assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione), c) non ripudio (attribuisce validità legale al documento).

La stessa Agenzia precisa che la firma digitale, in formato cades, genera un file con estensione .p7m e può essere apposta a quasi tipo di file; tuttavia, per visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione, è necessario utilizzare un’applicazione specifica.

La firma digitale in formato pades, invece, è un file con normale estensione .pdf, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato.

Pertanto, anche l’Agenzia certifica la piena equivalenza, riconosciuta a livello Europeo, delle firme digitali nei formati cades e pades.

Circa il processo civile, l’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34), stabilisce, al primo comma, che l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve rispettare i seguenti requisiti: a) è in formato PDF, b) è privo di elementi attivi, c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti, e) è corredato da un file in formato xml, che contiene le informazioni strutturate, nonchè tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli xsd riportati nell’Allegato 5; esso è denominato datiatto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

La dianzi citata normativa precisa, inoltre, che la struttura del documento firmato è pades-bes o cades-bes; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica.

Pertanto, anche secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente pades o cades.

Quanto esposto consente di ritenere l’esclusione, sulla base delle disposizioni vigenti (pure a livello di diritto dell’UE), dell’utilizzo, in via esclusiva, della firma digitale in formato cades, rispetto alla firma digitale in formato pades; nè sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato cades offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE, nonché la normativa interna, certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento giuridico, sia pure con le differenti note estensioni.

By Giovanni Del Pretaro

 

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