Proseguiamo l’analisi giurisprudenziale, circa l’istituto deflattivo de quo, già da noi in precedenza esaminato, sia pur con riferimento all’ambito della responsabilità sanitaria.

L’art. 696 bis cpc, anche se inserito nella sezione afferente i procedimenti cautelari, poco ha in comune con quest’ultimi, in quanto strumento teso ad evitare un procedimento contenzioso.

L’indirizzo giurisprudenziale estensivo, già condiviso, trova ulteriore conferma nella pronuncia del 6 Marzo 17, resa dal Tribunale di Verona, che ha ritenuto, tra l’altro, l’istituto processuale in esame essere dotato di una portata più ampia del tradizionale a.t.p., in quanto esperibile anche al di fuori delle condizioni di cui all’art. 696/1 cpc.

La normativa in approfondimento può trovare applicazione sia in ipotesi di accertamento dello stato e/o della qualità di luoghi, e/o di cose, e/o di persone, sia in ipotesi dirette all’accertamento ed alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata, o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali, ovvero da fatto illecito.

Pertanto, in ambito bancario, è consentito sottoporre a verifica ogni forma di credito da inadempimento, potendosi ravvisare la mancata o inesatta esecuzione non solo in via negoziale ma anche in ambito extracontrattuale.

Non condivisibile si configura la tesi giurisprudenziale, restrittiva, per la quale l’ingresso all’accertamento conciliativo è ammissibile nei casi in cui la “res litigiosa” attiene al solo quantum debeatur.

In mancanza di elementi normativi, a sostegno della tesi da ultimo riportata, risulta prevalere la funzione deflattiva dell’istituto, funzione che induce ad includere, nella sfera di operatività del predetto, ogni controversia, a condizione che la espletanda c.t.u. sia in grado di tracciare il perimetro fattuale, scientifico, tecnico, patrimoniale del futuro ed eventuale giudizio di merito.

Le parti, pertanto, hanno la opportunità di usufruire di un “potente” strumento giuridico, che consente loro di operare una valutazione prognostica, in ordine al fondamento delle rispettive posizioni.

By Giovanni Del Pretaro

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