Profonda innovazione, nel settore in esame, è stata apportata dalla Legge Gelli – Bianco, pubblicata in G.U. il 17 marzo 2017, normativa che segue la Legge Balduzzi (Legge n. 189/2012), al fine di regolamentare i profili di responsabilità civile e penale degli operatori del settore sanitario. Vige, quindi, la dianzi citata legge, dal 1 aprile 2017, con la conseguenza che la predetta trova applicazione per tutto il contenzioso introdotto da questa data. Soffermando l’attenzione in ordine al quantum risarcitorio (art. 7/4), la menzionata normativa prevede che il pregiudizio patito venga risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs 209/05 – Codice delle Assicurazioni private -. La scelta legislativa, prospettando criteri risarcitori più bassi di quelli utilizzati in altri settori, risulta essere, però, poco influente ai fini del risarcimento da c.d. macrolesioni (postumi superiori al 9%), in quanto i parametri tabellari risultano essere operanti solo nei casi di risarcimento danni nell’ambito delle c.d. microlesioni ( percentuale di invalidità sino al 9%); nei casi, invece, di percentuale di invalidità superiore, ipotesi che troverebbe disciplina positiva nell’ art. 138 del Cod. Ass., non essendo stata ancora emanata la tabella unica nazionale, possono essere adottati gli ordinari criteri tabellari per la liquidazione del danno alla salute (tabelle Milano ovvero di altri Tribunali). Corre il dovere di segnalare che la Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/11) ha affermato, al fine di fornire ai giudici di merito l’indicazione di un criterio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona (c.d. uniformità pecuniaria di base), fermo restando il potere equitativo del Giudice per adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto, l’applicabilità delle tabelle milanesi, quale valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (in Diritto.it, A. Cavaliere, Anno 17 ).
By Giovanni Del Pretaro