L’art. 8 della legge Gelli-Bianco ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, un’ipotesi di “conciliazione delegata”, rappresentata dal tentativo obbligatorio di conciliazione, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 696-bis c.p.c., per le controversie di risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Nonostante la citata norma sia inserita nella sezione relativa ai procedimenti cautelari, poco ha in comune con quest’ultimi, in quanto concepita, come accennato, quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

Il tema in esame afferisce all’ambito di applicazione dell’istituto de quo, con specifico riferimento alla possibilità di utilizzarlo in ipotesi in cui venga in contestazione anche l’an debeatur, ipotesi frequente nelle liti da responsabilità sanitaria.

Una parte della Giurisprudenza di merito (Trib. Roma 26/03/15) ritiene, sostanzialmente, la inammissibilità dello strumento in esame, in ipotesi in cui ricorra un contrasto fra le parti, circa la esistenza stessa del credito; in altre parole, l’art. 696 bis risulta ammissibile solo ove l’assegnazione dell’incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sulla base dell’espletamento di accertamenti di fatto.

Tutto il contrario di quanto, solitamente, accade in materia di responsabilità medico – sanitaria, caratterizzata da un’alta intensità giuridica, per la complessità delle questioni che, di regola, vengono affrontate.

Altro indirizzo Giurisprudenziale (Trib. Verona, 14/11/16) ritiene, invece, che la consulenza tecnica preventiva, in funzione conciliativa, per il quale non è richiesto il requisito dell’urgenza, possa trovare ingresso, oltre che per l’accertamento dello stato e/o della qualità di luoghi, cose, persone (oltre che per trarre valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica), anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzioni di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; in considerazione, quindi, dell’’attitudine dell’istituto a prendere in esame tanto fattispecie aquiliane, quanto contrattuali, emerge la possibilità di indirizzarne l’indagine verso ogni forma di credito da inadempimento lato sensu inteso.

Appare evidente, in difetto di elementi normativi a sostegno di diversa opinione, come la teleologia deflattiva dell’istituto in esame vada nel senso della composizione preventiva delle liti, nessuna esclusa, tutte le volte in cui la c.t.u. possa assolvere proficuamente alla tracciatura del perimetro fattuale, scientifico, tecnico, economico del futuro giudizio di merito, consentendo alle parti una valutazione prognostica avveduta circa il fondamento delle rispettive ragioni ed eccezioni.

In ciò solo, de iure condito, deve rinvenirsi il presupposto di ammissibilità dell’istituto in esame.

Non sfugge, quindi, la lacuna della tesi restrittiva, che nega siffatto prezioso rimedio alle controversie caratterizzate da maggiore asprezza e proprio, per tale ragione, maggiormente bisognose di quella cognizione anticipata, atta a dare delimitazione della futura lite.

By Giovanni Del Pretaro

 

In Senso Conforme::

Tribunale Verona 06/03/2017

 

 

 

 

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